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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 09/06/2020, n. 47
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- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- L. 29/12/2022, n. 197
- L. 23/12/2021, n. 238
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199
- L. 30/12/2020, n. 178
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13; Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997; Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto; Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Oggetto e finalità |
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Art. 2. - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle attività indicate agli allegati I e I-bis ed ai gas ad effetto serra elencati all' |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE: a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso; b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento; c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006; d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato; h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 42-quater; N14 i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento; l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale; n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva; p) “emissioni”: il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis; N15 q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo; r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 20 |
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Capo II - Autorità nazionale competente |
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Art. 4. - Autorità nazionale competente1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. N23 1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto. N24 1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate “Sezione 1” e “Sezione 2”. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto. N24 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. E' costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'En-te nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politi |
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Art. 4-bis. - Autorità nazionale competente ETS 21. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane |
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Capo III - Trasporto aereo e marittimo |
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Sezione I - Trasporto aereo |
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Art. 5. - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione. N34 2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di tr |
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Art. 5-bis. - Assegnazione di quote agli operatori aerei |
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Art. 6. - Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta1. La messa all'asta della quantità di quote di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. |
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Art. 7. - Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia |
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Art. 7-bis. - Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuit |
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Art. 8. - Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia |
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Art. 9. - Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia |
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Art. 9-bis. - Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, |
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Art. 10. - Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o). 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio |
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Art. 11. - Divieto operativo1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazion |
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Art. 12. - Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione. 2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare: |
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Sezione II - Trasporto marittimo |
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Art. 12-bis. - Ambito di applicazione |
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Art. 12-ter. - Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo1. Le società di navigazione s |
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Art. 12-quater. - Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la p |
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Art. 12-quinquies. - Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto |
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Art. 12-sexies. - Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonché quelle i |
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Art. 12-septies. - Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività con |
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Art. 12-octies. - Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta |
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Capo IV - Impianti fissi |
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Art. 13. - Ambito di applicazione1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effett |
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Art. 14. - Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto |
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Art. 15. - Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II |
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Art. 16. - Domanda di autorizzazione1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto. |
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Art. 17. - Domanda di modifica dell'autorizzazione1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto. |
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Art. 18. - Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato. 2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 gio |
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Art. 19. - Revoca dell'autorizzazione1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'a |
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Art. 20. - Piano di monitoraggio e relative modifiche1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali. |
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Art. 21. - Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali. |
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Art. 23. - Messa all'asta delle quote1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea. 2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali. N65 3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. N66 5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titol |
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Art. 24. - Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione. 2. Il Comitato: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2; N147 c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione; N148 d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19; N71 e) |
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Art. 25. - Misure nazionali di attuazione1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14, nonché gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter. |
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Art. 26. - Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. 1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la cond |
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Art. 27. - Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso |
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Art. 28. - Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori espo |
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Art. 29. - Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla |
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Art. 31. - Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso: a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione; |
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Art. 32. - Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo: a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto del |
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Art. 33. - Analisi del profilo di rischio ed ispezioni1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), può svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla dirett |
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Capo V - Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e società di navigazione |
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Art. 34. - Sistema di registri1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione. 2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del |
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Art. 35. - Monitoraggio e comunicazione delle emissioni1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali. N97 1-ter. La società di |
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Art. 36. - Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE. 2. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3. N100 3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 N101, entro il 30 settembre di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme uniona |
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Art. 37. - Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici |
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Art. 38. - Attività di attuazione congiunta (JI) e attività di meccanismo pulito (CDM)1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratific |
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Art. 40. - Validità delle quote1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. 2. |
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Art. 41. - Verifica e accreditamento1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. 1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione present |
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Art. 42. - Sanzioni1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore. b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. 6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro |
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Art. 42-bis. - Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente: a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione; b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimen |
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Capo V-bis - Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori |
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Art. 42-ter. - Ambito di applicazione |
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Art. 42-quater. - Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra |
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Art. 42-quinquies. - Domanda di autorizzazione1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti: |
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Art. 42-sexies. - Domanda di modifica dell'autorizzazione1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere g |
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Art. 42-septies. - Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2. 2. Il rilasci |
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Art. 42-octies. - Revoca dell'autorizzazione |
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Art. 42-novies. - Piano di monitoraggio e relative modifiche1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce |
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Art. 42-decies. - Cessazione dell'attività |
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Art. 42-undecies. - Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I-bis1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea. 2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV. 3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali. 4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente |
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Art. 42-duodecies. - Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; |
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Art. 42-terdecies. - Monitoraggio e comunicazione delle emissioni1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'an-no successivo a quell |
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Art. 42-quaterdecies. - Verifica e accreditamento1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificato |
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Art. 42-quindecies. - Disposizioni amministrative1. Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine: |
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Art. 42-sexdecies - Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, dell |
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Art. 42-septiesdecies. - Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia1. Qualora, in base all'a |
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Art. 42-octiesdecies. - Sanzioni1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasc |
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Art. 42-noviesdecies. - Doppio conteggio1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e document |
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Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere |
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Art. 42-vicies. - Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 20231. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando: a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/95 |
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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 43. - Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili. |
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Art. 43-bis. - Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti |
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Art. 43-ter. - Principio “non arrecare un danno significativo”1. A partir |
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Art. 45. - Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità. 2. Il Ministero dell'a |
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Art. 46. - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui agli articoli 4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. N122 |
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Art. 47. - Abrogazioni e disposizioni transitorie1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è abrogato ad eccezione d |
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Allegato I - Categorie di attività cui si applica il presente decreto legislativo (Art. 2 “Campo di applicazione”)1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto. N131 1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra. N132 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività. 3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione ter- mici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. 3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3. N132 4. Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nell’EU ETS. 5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. 6. A partire dal 1° gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
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Allegato I-bis - Attività disciplinate dal capo V-bis
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Allegato II - Gas a effetto serra di cui all’articolo 3 del decreto legislativo (Art. 2 “Campo di applicazione”)Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) |
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Allegato III - Principi in materia di controllo e di comunicazione (Art. 35 “Monitoraggio e comunicazione delle emissioni”)
PARTE A - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione
I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. N137 Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l’ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione. Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi. N137 Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE. N137
Comunicazione delle emissioni Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto. A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: - nome dell'impianto, |
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Allegato IV - Criteri applicabili alla verifica (Art. 41 “Verifica e accreditamento”)
PARTE A - Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi
Principi generali 1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica. 2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione. N142 3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che: a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti. 4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia Analisi strategica 6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi 7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi 8 |
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