1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;