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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 15/11/2021, n. 213
D. Leg.vo 15/11/2021, n. 213
D. Leg.vo 15/11/2021, n. 213
D. Leg.vo 15/11/2021, n. 213
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: «Delega al Governo |
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Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. L'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. 2. Il presente decreto |
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»; b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: |
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Art. 3. - Sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete). - 1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della sicurezza stradale a livel |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita |
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Art. 5. - Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico). - 1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti. 2. Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di cui all'allegato II-bis del presente decreto. |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 |
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Art. 7. - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 |
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Art. 8. - Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 |
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seg |
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Art. 10. - Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. All'allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, |
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Art. 11. - Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»; |
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Art. 12. - Inserimento dell'allegato II-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. Dopo l'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è inserito il seguente: «ALLEGATO II-bis - COMPONENTI INDICATIVE DELLE ISPEZIONI DI SICUREZZA STRADALE MIRATE. 1. Allineamento stradale e sezione trasversale: a) visibilità e distanze di visibilità; b) limite di velocità e suddivisione in zone con assegnazione dello stesso limite di velocità; c) allineamento auto esplicativo (vale a dire “leggibilità” dell'allineamento da parte degli utenti della strada); d) accesso a proprietà adiacenti e conseguenze; e) accesso dei veicoli di emergenza e di servizio; f) trattamenti in corrispondenza di ponti e ponticelli; g) configurazione dei margini della strada, (banchine, scalinamento tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto). 2. Incroci e interscambi: |
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Art. 13. - Sostituzione dell'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. L'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente. «ALLEGATO III - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI DELLA SICUREZZA DELLE STRADE A LIVELLO DI RETE 1. Aspetti generali: a) tipo di strada in relazione al tipo e alle dimensioni delle regioni/città da essa collegate; b) lunghezza del tratto stradale; c) tipo di zona, extraurbana o urbana; d) uso del suolo: istruzione, commercio, industria e attività manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificate; e) densità di punti di accesso alle proprietà; f) presenza di strada di servizio, quale, a titolo esemplificativo, per accesso a negozi; g) presenza di lavori stradali; h) presenza di parcheggi. 2. Volume di traffico: a) volume di traffico; b) volume di motocicli osservato; c) volume di pedoni osservato su entrambi i lati, rilevando se “lungo la carreggiata” o “in attraversa |
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Art. 14. - Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 351. All'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 |
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Art. 15. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali |
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