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D. Leg.vo 24/06/1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 27
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 18/10/2001, n. 383
- D.L. 25/09/2001, n. 350 (L. 23/11/2001, n. 409)
- D. Leg.vo 15/06/1999, n. 206
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 17 dicembre 1

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TITOLO I - Definizioni
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Art. 1. - Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «Stati membri partecipanti»: i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;

b) «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;

c) «tasso di conversione»: il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;

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TITOLO II - Parametri di indicizzazione, calcoli intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti
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Art. 2. - Parametri di indicizzazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal G

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Art. 3. - Calcoli intermedi

1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

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Art. 4. - Importi in lire contenuti in norme vigenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire. N2

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:

"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";

b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

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TITOLO III - Ridenominazione in EURO degli strumenti di debito
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Sezione I - Titoli di Stato
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Art. 5. - Ridenominazione dei titoli di Stato in lire

1. Il 1° gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati re

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Art. 6. - Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante

1. Il Tesoro può ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora g

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Art. 7. - Modalità di ridenominazione

1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli mini

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Art. 8. - Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati

1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.

2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole de

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Sezione II - Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici
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Art. 9. - Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile

1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati regolamentati sarà effettuata il 1° gennaio 2002.

2. A partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scort

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Sezione III - Strumenti di debito privati
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Art. 11. - Ridenominazione degli strumenti finanziari privati

1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'artico

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Art. 12. - Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati

1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un mili

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Art. 13. - Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante

1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altr

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Sezione IV - Disposizioni generali
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Art. 14. - Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante

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Art. 15. - Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati

1. A partire dal 1° gennaio 1999, l'euro può essere utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui

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TITOLO IV - L'EURO, la moneta di conto e i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna
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Sezione I - Disposizioni per le imprese in genere
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Art. 16. - Adozione dell'euro quale moneta di conto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l

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Art. 17. - Conversione in euro del capitale sociale

1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6. N10

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le op

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Art. 18. - Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e in corso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 de

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Art. 19. - Bilancio consolidato

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

20. Operatori

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Sezione II - Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie
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Art. 21. - Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali c

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Art. 22. - Organismi di investimento collettivo del risparmio

1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:

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Art. 23. - Bilancio consolidato

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

2. Le differe

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Sezione III - Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione
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Art. 24. - Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di camb

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Art. 25. - Bilancio consolidato

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Le differe

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Sezione IV - Disposizioni speciali per i fondi pensione
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Art. 26. - Adozione dell'euro quale moneta di conto

1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 16, inclusa la facoltà di cui al comma 3.

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Art. 27. - Criteri di rilevazione delle operazioni

1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute adere

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TITOLO V - Dematerializzazione
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Sezione I - Disposizioni generali
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Art. 28. - Ambito di applicazione

N16

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Art. 29. - Sistema di gestione accentrata

N17

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Art. 30. - Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario

N18

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Art. 31. - Compiti dell'intermediario

N19

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Art. 32. - Diritti del titolare del conto

N20

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Art. 33. - Eccezioni opponibili

N21

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Art. 34. - Costituzione di vincoli

N22

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Art. 35. - Responsabilità dell'intermediario

N23

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Art. 36. - Regolamenti di attuazione

N24

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Art. 37. - Sistema o amministrazione accentrata della società Monte Titoli S.p.A.

N25

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Art. 38. - Disciplina transitoria

1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo II, sezione I sono esercitati previa consegna ad u

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Sezione II - Disposizioni speciali per i titoli di Stato
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Art. 39. - Dematerializzazione dei titoli di Stato

1. N28

2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Preside

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Art. 40. - Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.

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56244 10858481
Art. 41. - Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire

1. È disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto

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56244 10858482
Art. 42. - Adempimenti amministrativo-contabili del Tesoro

1. Il decreto di cui all'articolo 40, comma 1, prevede, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato, che le Sezioni di tesoreria provvedano a r

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56244 10858483
Art. 43. - Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore

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56244 10858484
Art. 44. - Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati

1. Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 2.

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56244 10858485
Art. 45. - Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato

N34

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Art. 46. - Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad a

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TITOLO VI - Attività della pubblica amministrazione
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Art. 47. - Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispett

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56244 10858489
Art. 48. - Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori po

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56244 10858490
Art. 49. - Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'

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Art. 50. - Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, d

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56244 10858492
TITOLO VII - Conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire
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Art. 51. - Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

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TITOLO VIII - Monetazione metallica

N35

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Art. 52-bis. - Medaglie e gettoni in euro

N36

1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che rip

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56244 10858496
Art. 52-ter. - Prescrizione delle monete metalliche

N37

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TITOLO IX - Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale

N39

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56244 10858498
Art. 52-quater. - Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale

N40

1. Agli effetti della legge penal

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56244 10858499
Art. 52-quinquies. - Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale

N41

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56244 10858500
Art. 53. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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