Comma abrogato dall’art. 5, comma 3 del D. Leg.vo 27/01/2010, n. 27, così recitava:

“1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.”

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