Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, del D. Leg.vo 27/01/2010, n. 27, così recitava:

“Art. 33. - Eccezioni opponibili

1. All'esercizio del diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.”

Dalla redazione