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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 15/12/2015, n. 212
D. Leg.vo 15/12/2015, n. 212
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Art. 1. - Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 90: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»; 2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»; b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti: «Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2; |
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Art. 2. - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 R, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 3. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 |
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