D. Leg.vo 08/02/2007, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 08/02/2007, n. 20

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.
In vigore dal 7.3.2007.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 23/07/2009, n. 99
- D. Min. Sviluppo Economino 04/08/2011
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in partic

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Art. 1. - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sic

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;

b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unità che può operare in cogenerazione;

c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;

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Art. 3. - Metodi alternativi

1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è considerat

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Art. 4. - Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento

1. L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.

2. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. La garanzia di origine può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

4. La garanzia di origin

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Art. 5. - Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Conferenza unificata e all'A

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Art. 6. - Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento

1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

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Art. 7. - Questioni attinenti alla rete di elettricità e alle tariffe

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

2. I provvedimenti di cui al comma 1:

a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza

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Art. 8. - Semplificazione delle procedure amministrative

1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al

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Art. 9. - Relazioni annuali

1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione è inviata per informazione alla Commissione europea.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:

a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4

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Art. 10. - Monitoraggio e controllo

1. Gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché gli esercenti degli impianti di cui all'articolo 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelli di cui allo stesso comma 3, lettera d), comunicano annualmente al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. i dati relativi

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Art. 11. - Modifiche e abrogazioni

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 85 la parola: «microgenerazione» è sosti

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Art. 12. - Modifiche degli allegati

1. Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente decreto legislativ

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Art. 13. - Disposizioni particolari

1. La caldaia ad acqua calda che fa eventualmente parte di una unità di cogene

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Art. 14. - Disposizioni transitorie

N2

1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorre

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Art. 15. - Invarianza degli oneri

1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'a

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Art. 16. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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Allegato I - Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto

N3

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

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Allegato II - Calcolo della produzione da cogenerazione

N3

I - Calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione

1. Per calcolare il risparmio di energia primaria di una unità di cogenerazione, occorre anzitutto determinare l'energia elettrica e il calore non prodotti in regime di cogenerazione e distinguerli dalla produzione da cogenerazione. A tal fine si procede in base ai principi illustrati nel seguito, che definiscono i confini del sistema di cogenerazione.

2. Come illustrato nella figura 1, sono esclusi il combustibile consumato ed il calore prodotto da impianti esclusivamente termici (caldaie di riserva e di integrazione) che in molti casi sono presenti sul sito. Le frecce nel riquadro «unità di cogenerazione» indicano i flussi di energia che attraversano i confini del sistema.


Figura 1 - Parte CHP, parte non CHP e caldaie esclusivamente termiche all’interno dell’impianto



3. Per le sezioni di microcogenerazione, valori certificati devono essere approvati dalla società Gestore dei Servizi Energetici.

4. L'energia elettrica prodotta in cogenerazione è calcolata come descritto qui di seguito.


5. Fase 1

5.1. Per distinguere quale parte dell'energia elettrica prodotta non può essere riconosciuta come cogenerata, è innanzi tutto necessario calcolare il rendimento globale della unità di cogenerazione.

5.2. Il rendimento globale di una unità di cogenerazione si determina come segue: l'energia prodotta dalla unità di cogenerazione (somma dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del calore utile) in un dato periodo di riferimento, divisa per l'energia di alimentazione consumata dalla unità di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento:


rendimento globale = (energia prodotta)/(energia di alimentazione)


5.3. Il calcolo del rendimento globale deve basarsi sui valori di esercizio della unità di cogenerazione specifica, misurati nel periodo di riferimento. Per le sole sezioni di micro cogenerazione, è consentito sostituire la misura della quantità di calore utile con una stima della stessa quantità. La stima deve basarsi sui dati di potenza certificati dal Costruttore e sulla misura, anche indiretta, del numero di ore di funzionamento equivalenti della unità durante il periodo di riferimento. Nel caso di presenza di circuiti dissipativi del calore la quantità di calore utile deve essere misurata.

5.4. Per periodo di riferimento si intende un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

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Allegato III - Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

N3

1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:

a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità al punto 3, pari almeno al 10%;

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Allegato IV - Criteri per l'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento (previsto dall'art. 5)

1. L'analisi del potenziale nazionale di cui all'art. 5 considera:

a) il tipo di combustibili che è possibile utilizzare per realizzare il potenziale di cogenerazione, non trascurando specificamente il potenziale di aumento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili sul mercato nazionale del calore mediante cogenerazione;

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