“Allegato II (articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1.
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1.
Materiali e componenti
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Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione
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Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati
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Piombo come elemento di lega
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1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo
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1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo
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Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
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2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
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2 b). Alluminio contenente, in peso, l'1,5% o meno di piombo
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
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2 c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo
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2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo [1a]
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