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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 24/05/2012

Modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 in recepimento della direttiva 2001/37/UE del 30 marzo 2011 in materia di veicoli fuori uso.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL M

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Art. 1

1. L'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito con l'Allegato di

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Allegato


Allegato II - MATERIALI E COMPONENTI CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO DALL’ARTICOLO 9, COMMA 1.


Materiali e componenti

Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione

Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) della Direttiva 2000/53/CE


Piombo come elemento di lega

1(a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo



1(b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli


2(a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica

contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005


2(b). Alluminio contenente, in peso, lo 1,5 % o meno

di piombo


Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008


2(c). Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

(2)


3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo

(2)


4(a). Cuscinetti e pistoni

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008


4(b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle

trasmissioni e nei compressori per impianti di

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