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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/11/2021, n. 183
D. Leg.vo 08/11/2021, n. 183
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l’articolo 14; |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «mezzi di identificazione elettronica», mezzi di identificazione elettronica quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; |
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Art. 2. - Atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza1. L’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato di cui all’articolo 1, comma 63, della legge |
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Art. 3. - Pubblicità di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalità digitale1. La pubblicità di dati ed atti societari nel registro delle imprese è regolata dagli articoli 8, 11, comma 8, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. |
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Art. 4. - Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali1. La registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro è comunicata senza indu |
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Art. 5. - Deposito telematico di atti e informazioni relativi a società ed a sedi secondarie1. La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo econ |
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Art. 6. - Modifiche alle norme del codice civile in materia di società1. All’articolo 2475 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l’articolo 2382.»; b) al secondo comma, dopo le parole «si applicano il» è aggiunta la seguente: «primo,». 2. All’articolo 2383 del codice civile, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.». 3. Dopo l’articolo 2508 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2508-bis (Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea). — L’atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dagli |
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Art. 8. - Consultazione gratuita degli atti e dati tramite il BRIS – e parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione1. I seguenti atti e dati concernenti le società di capitali sono resi disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS: a) denominazione della società; b) forma legale della società; c) sede legale della società; |
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Art. 9. - Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese1. Le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese sono rilasciati in formato elettronico e, salvo |
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Art. 10. - Atti e documenti consultabili attraverso il BRIS1. Gli uffici del registro delle imprese rendono consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) |
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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pr |
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Art. 12. - Acquisizione di efficacia differita per alcune disposizioni1. Gli effetti delle disposizioni recate dall’articolo 7 decorrono dal 1° agosto 2023.
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