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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/11/2024, n. 175
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D. Leg.vo 14/11/2024, n. 175
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la qual |
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Art. 1.1. È approvato l’allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria. |
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ALLEGATO - TESTO UNICO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
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PARTE I - OMISSIS
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PARTE II - DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - DEL GIUDICE TRIBUTARIO E DEI SUOI AUSILIARI |
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Art. 45. - Gli organi della giurisdizione tributaria (articolo 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado di cui all’articolo 1. |
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Art. 46. - Oggetto della giurisdizione tributaria (articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Rest |
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Art. 47. - Difetto di giurisdizione (articolo 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del p |
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Art. 48. - Competenza per territorio (articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all� |
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Art. 49. - Competenza del giudice monocratico (articolo 4-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le co |
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Art. 50. - Incompetenza (articolo 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile. 2. L’incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è r |
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Art. 51. - Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (articolo 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura c |
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Art. 52. - Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta. 2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre cons |
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Art. 53. - Errore sulla norma tributaria (articolo 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la |
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Art. 54. - Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (articolo 9 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il personale dell’ufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di pr |
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Capo II - DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO |
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Art. 55. - Le parti (articolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane |
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Art. 56. - Capacità di stare in giudizio (articolo 11 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, pu� |
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Art. 57. - Assistenza tecnica (articoli 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 63, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973)1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui al comma 12; e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e c |
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Art. 58. - Litisconsorzio e intervento (articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti |
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Art. 59. - Spese del giudizio (articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 3. Si applicano le disposizioni di cui |
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Art. 60. - Comunicazioni e notificazioni (articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del d |
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Art. 61. - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti � |
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Art. 62. - Luogo delle comunicazioni e notificazioni (articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all |
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Capo III - FORMA DEGLI ATTI |
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Art. 63. - Degli atti in generale (articolo 17-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico. 2. Salvo i casi eccezio |
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TITOLO II - IL PROCESSO |
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Capo I - IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO |
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Sezione I - INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO |
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Art. 64. - Il ricorso (articolo 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. 2. Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo grado cui è diretto; |
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Art. 65. - Atti impugnabili e oggetto del ricorso (articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, 61 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) |
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Art. 66. - Proposizione del ricorso (articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dell’articolo 61, comma 3. 2. La spediz |
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Art. 67. - Termine per la proposizione del ricorso (articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione |
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Art. 68. - Costituzione in giudizio del ricorrente (articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità lo deposita telematicamente, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 61 comma 3, trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli |
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Art. 69. - Costituzione in giudizio della parte resistente (articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dice |
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Art. 70. - Produzione di documenti e motivi aggiunti (articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre |
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Art. 71. - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte (articolo 25 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio |
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Art. 72. - Potere di certificazione di conformità (articolo 25-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del d |
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Art. 73. - Assegnazione del ricorso (articolo 26 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all� |
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Art. 74. - Ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22 del decreto legislativo. n. 472 del 1997)1. In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda. A tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica |
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Sezione II - L’ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO |
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Art. 75. - Esame preliminare del ricorso (articolo 27 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’ina |
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Art. 76. - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali (articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla l |
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Art. 77. - Riunione dei ricorsi (articolo 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo s |
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Sezione III - LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA |
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Art. 78. - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione (articolo 30 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all’articolo 75, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle |
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Art. 79. - Avviso di trattazione (articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. |
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Art. 80. - Deposito di documenti e di memorie (articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’articolo 70, comma 1. |
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Art. 81. - Trattazione in camera di consiglio (articolo 33 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza d |
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Art. 82. - Discussione in pubblica udienza (articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti all |
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Art. 83. - Udienza a distanza (articolo 34-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli art |
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Art. 84. - Deliberazioni della corte di giustizia tributaria (articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore delibera la decisi |
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Sezione IV - LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA |
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Art. 85. - Contenuto della sentenza (articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana. 2. La sentenza deve contenere: |
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Art. 86. - Pubblicazione e comunicazione della sentenza (articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di pr |
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Art. 87. - Richiesta di copie e notificazione della sentenza (articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. |
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Sezione V - SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO |
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Art. 88. - Sospensione del processo (articolo 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. |
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Art. 89. - Interruzione del processo (articolo 40 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del su |
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Art. 90. - Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo (articolo 41 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordin |
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Art. 91. - Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo (articolo 42 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 2 |
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Art. 92. - Ripresa del processo sospeso o interrotto (articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, che |
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Art. 93. - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (articolo 44 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo divers |
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Art. 94. - Estinzione del processo per inattività delle parti (articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine p |
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Art. 95. - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazi |
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Capo II - I PROCEDIMENTI CAUTELARE E CONCILIATIVO |
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Art. 96. - Sospensione dell’atto impugnato (articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 117 la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’articolo 68. 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni |
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Art. 97. - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie (articolo 47-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, di seguito denominata: «decisione di recupero», la corte di giustizia tributaria di primo grado può concedere la sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; |
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Art. 98. - Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione (articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttor |
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Art. 99. - Conciliazione fuori udienza (articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. |
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Art. 100. - Conciliazione in udienza (articolo 48-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 80, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. |
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Art. 101. - Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (articolo 48-bis.1 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali. 2. La proposta può ess |
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Art. 102. - Definizione e pagamento delle somme dovute (articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo |
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Capo III - LE IMPUGNAZIONI |
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Sezione I - LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE |
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Art. 103. - Disposizioni generali applicabili (articolo 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del libro II, titolo III, |
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Art. 104. - I mezzi d’impugnazione (articolo 50 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revo |
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Art. 105. - Termini d’impugnazione (articolo 51 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessant |
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Sezione II - IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO |
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Art. 106. - Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello (articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell’articolo 48, comma 2. 2. L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tr |
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Art. 107. - Forma dell’appello (articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della corte di giustizia tributaria di secondo grado a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estre |
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Art. 108. - Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale (articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all’articolo 69 depositando apposito atto di controdeduzioni. |
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Art. 109. - Provvedimenti presidenziali (articolo 55 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e d |
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Art. 110. - Questioni ed eccezioni non riproposte (articolo 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in a |
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Art. 111. - Domande ed eccezioni nuove (articolo 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia es |
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Art. 112. - Nuove prove in appello (articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ov |
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Art. 113. - Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado (articolo 59 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; |
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Art. 114. - Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile (articolo 60 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. L’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge. |
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Art. 115. - Norme applicabili (articolo 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con l |
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Sezione III - IL RICORSO PER CASSAZIONE |
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Art. 116. - Norme applicabili (articolo 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a |
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Art. 117. - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione (articolo 62-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. |
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Art. 118. - Giudizio di rinvio (articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme risp |
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Art. 119. - Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione (articolo 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fat |
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Sezione IV - LA REVOCAZIONE |
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Art. 121. - Proposizione della impugnazione (articolo 65 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata. |
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Art. 122. - Procedimento (articolo 66 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento dav |
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Art. 123. - Decisione (articolo 67 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Ove ricorrano i motivi di cui all’articolo 395 del codice di |
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Capo IV - L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
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Art. 124. - Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 21-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amminis |
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Art. 125. - Esecuzione provvisoria (articolo 67-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo. |
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Art. 126. - Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo (articoli 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997)1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, |
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Art. 127. - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenu |
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Art. 128. - Giudizio di ottemperanza (articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. 2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legisla |
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Art. 129. - Norme transitorie e finali (articolo 79 del decreto legislativo n. 546 del 1992)1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo |
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PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 130. - Abrogazioni1. Dalla data di cui all’articolo 131 sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 131. - Decorrenza1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026.
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Tabella C - Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e nelle commissioni tributarie provinciali e regionali nonché nelle commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano e nella commissione tributaria centrale, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi (ex Tabella F allegata al D. Lgs. 545/1992) Articolo 17, commi 5 e 6, lettera c) |
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