Ai sensi dell’art. 20, comma 4-octies, del D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100) in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, per i comuni indicati nell’allegato 1 annesso al D.L. 61/2023 nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni è prorogato di sessanta giorni.

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