1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, terzo comma, le parole «non oltre l’udienza di cui all’articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza»;
b) all’articolo 47, quinto comma, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
c) all’articolo 50-bis, primo comma, il numero 7-bis) è soppresso;
d) all’articolo 52, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
e) all’articolo 70, primo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;»;
f) all’articolo 101, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
g) all’articolo 123, le parole «dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 193»;
h) all’articolo 125, primo comma, le parole «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.» sono soppresse;
1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.»;
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica.»;
3) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.»;
l) all’articolo 128, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.»;
m) l’articolo 133 è sostituito dal seguente:
«Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). — La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.»;
n) all’articolo 134, primo comma, le parole «scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato» sono sostituite dalle seguenti: «redatta su documento separato»;
o) all’articolo 135, il secondo comma è abrogato;
1) al primo comma, le parole «, con biglietto di cancelleria,» e la parola «abbreviata» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all’ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall’articolo 149-bis.»;
1) al secondo comma, dopo le parole «l’ufficiale giudiziario trasmette» sono inserite le seguenti: «il duplicato informatico o»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.»;
3) dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.».
2. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 163, terzo comma, numero 2), dopo le parole «o la dimora» sono inserite le seguenti: «nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi»;
b) all’articolo 163-bis, terzo comma:
1) al secondo periodo, le parole «almeno cinque giorni liberi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno novanta giorni liberi»;
2) all’ultimo periodo, le parole «decorrono dall’udienza» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono rispetto all’udienza»;
c) all’articolo 165, primo comma:
1) le parole «depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale» sono sostituite dalle seguenti: «iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale»;
2) dopo le parole «o indicare l’indirizzo» sono inserite le seguenti: «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
1) al primo comma, le parole «su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d’ufficio, il quale contiene l’atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.»;
1) al primo comma, le parole «il proprio fascicolo» sono soppresse, e dopo le parole «dalla cancelleria» sono inserite le seguenti: «il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato»;
2) al secondo comma, dopo le parole «il fascicolo» è inserita la seguente: «cartaceo»;
1) al terzo comma, dopo le parole «si fanno» sono inserite le seguenti: «all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.»;
3) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano, per le comunicazioni, l’articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l’articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.»;
g) all’articolo 171, terzo comma, le parole «con ordinanza del giudice istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice istruttore con il decreto di cui all’articolo 171-bis»;
h) l’articolo 171-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). — Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio.
Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171 --ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.