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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/08/2012, n. 150
D. Leg.vo 14/08/2012, n. 150
D. Leg.vo 14/08/2012, n. 150
D. Leg.vo 14/08/2012, n. 150
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2019
- D. Leg.vo 22/01/2016, n. 10
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea -legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010; |
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Art. 1 Oggetto1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che |
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Art. 2 Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a). |
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Art. 3 Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; 2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita; 3) conservare i prodotti vege |
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Art. 4 Attuazione1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Minister |
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Art. 5 Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito Consiglio. 2. Il Consiglio è composto da un massimo di ventitre componenti e loro sostituti scelti fra persone di comprovata esperienza e professionalità n |
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Art. 6 Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5. 2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti. |
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Art. 7 Formazione1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. 2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti r |
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Art. 8 Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di u |
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Art. 9 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuva |
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Art. 10 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti |
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Art. 11 Informazione e sensibilizzazione1. Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonché sull'utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresì, le modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzia |
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Art. 12 Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II. 2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le |
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Art. 13 Irrorazione aerea1. L'irrorazione aerea è vietata. 2. In deroga al comma 1, l'irrorazione aerea può essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) non devono esistere modalità di applicazione alternative praticabili dei prodotti fitosanitari, oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente; b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere già registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che lo stesso comporta, sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aere |
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Art. 14 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate. |
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Art. 15 Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio. 2. Per aree specifiche si intendono: a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie; |
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Art. 16 Dati di produzione, vendita e utilizzazione1. Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le |
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Art. 17 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente: |
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Art. 18 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari1. La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia la di |
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Art. 19 Difesa integrata obbligatoria1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente. |
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Art. 20 Difesa integrata volontaria1. La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata così come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettat |
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Art. 21 Agricoltura biologica1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Pro |
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Art. 22 Indicatori1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, defi |
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Art. 23 Controlli1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del |
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Art. 24 Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pe |
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Art. 25 Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti |
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Art. 26 Abrogazioni e disposizioni transitorie1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del decreto del Presidente della Re |
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Allegato I - Materie di formazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari, nonché alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi. 2. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: a) modalità di identificazione e controllo; b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata; c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, |
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Allegato II Modalità di ispezione e requisiti delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitariL'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari riguarda tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi. Le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i prodotti fitosanitari possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di prodotti fitosanitari. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immed |
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Allegato III - Principi generali di difesa integrata1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da: -rotazione colturale, -utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta), -utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/ certificati, ¬utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/dre |
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Allegato IVSezione 1. - Indicatori di rischio armonizzati Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato. Sezione 2. - Indicatore di rischio armonizzato 1: indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009. 1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell’allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie. 2. Per il calcolo dell’indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le seguenti regole generali: a) l’indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 1; b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono quelle elencate nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;N4 c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell’allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della tabella 1. 3. L’indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l’aggregazione dei risultati di tali calcoli. 4. Le quantità delle sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella 1 possono essere calcolate. TABELLA 1 - RIPARTIZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE E DELLE PONDERAZIONI DEL PERICOLO AI FINI DEL CALCOLO DELL'INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO 1 |
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