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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2019

Attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, che modifica la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Vista la direttiva (UE) n. 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischi

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Art. 1. - Indicatori di rischio armonizzati

1. Agli allegati del decreto le

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Allegato


Allegato IV


Sezione 1.

INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI


Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato.



Sezione 2.

INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO 1: INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO BASATO SUL PERICOLO, CHE DIPENDE DALLE QUANTITÀ DI SOSTANZE ATTIVE IMMESSE SUL MERCATO NEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009.


1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell’allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie.

2. Per il calcolo dell’indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le seguenti regole generali:

a) l’indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 1;

b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono quelle elencate nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;N1

c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell’allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della tabella 1.

3. L’indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l’aggregazione dei risultati di tali calcoli.

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