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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 24/03/2006, n. 156
D. Leg.vo 24/03/2006, n. 156
D. Leg.vo 24/03/2006, n. 156
D. Leg.vo 24/03/2006, n. 156
In vigore dal 12/05/2006.
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 24/05/2006, n. 119
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[Premessa] |
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Art. 1. - Modifiche alla Parte prima1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42R, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le |
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Art. 2. - Modifiche alla Parte seconda1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004R sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 10: 1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ente e istituto pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili»; 2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole: «artistico o storico» sono soppresse; 3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono inserite le seguenti: «che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico»; 4) al comma 4, lettera l), le parole: «le tipologie di architettura rurale» sono sostituite dalle seguenti: «le architetture rurali»; b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «e gli altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi»; c) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole: «del presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente Parte»; 2) al comma 6, le parole: «Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5»; 3) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»; d) all'articolo 14, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»; e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: «Avverso» sono inserite le seguenti: «il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o»; f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «in ogni sua articolazione»; g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: «Gli archivi» sono inserite le seguenti: «pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»; h) all'articolo 21: 1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»; 2) al comma 1, lettera e), le parole: «di soggetti giuridici privati» sono sostituite dalle seguenti: «privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»; 3) al comma 4, dopo le parole: «del soprintendente.» è aggiunto il seguente periodo: «Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.»; 4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i lavori non iniziano entro c |
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Art. 4. - Modifiche alla Parte quinta1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004R sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 182: 1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; |
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Art. 5. Modifiche all'Allegato A1. All'Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004R sono apport |
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Art. 6. Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112R |
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