1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004R sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ente e istituto pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili»;
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole: «artistico o storico» sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono inserite le seguenti: «che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico»;
4) al comma 4, lettera l), le parole: «le tipologie di architettura rurale» sono sostituite dalle seguenti: «le architetture rurali»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «e gli altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi»;
1) al comma 1, le parole: «del presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente Parte»;
2) al comma 6, le parole: «Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5»;
3) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»;
d) all'articolo 14, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: «Avverso» sono inserite le seguenti: «il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o»;
f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «in ogni sua articolazione»;
g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: «Gli archivi» sono inserite le seguenti: «pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
2) al comma 1, lettera e), le parole: «di soggetti giuridici privati» sono sostituite dalle seguenti: «privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
3) al comma 4, dopo le parole: «del soprintendente.» è aggiunto il seguente periodo: «Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.»;
4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i lavori non iniziano entro c