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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 27/12/2018, n. 148
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; |
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Art. 3. - Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferime |
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Art. 4. - Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito |
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Art. 5. - Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità: a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 3 dell'a |
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Art. 6. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in at |
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Art. 7. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziari |
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