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Flash news del
27/10/2020

Regolamento sulle cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della P.A.

In tema di fatturazione elettronica nei confronti della P.A., è stato pubblicato nella G.U. del 22/10/2020, n. 262, il Regolamento che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il D. Min. Economia e Fin. 24/08/2020, n. 132, pubblicato nella G.U. del 22/10/2020, n. 262, ha adottato il Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il Decreto introduce l'art. 2-bis del D. Min. Economia e Fin. 03/04/2013, n. 55, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche solo nei seguenti casi:
- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66 (tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2);
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio, da riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, del D.L. 19/06/2015, n. 78;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del D. P.R. 26/10/1972, n. 633

Dalla redazione