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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/08/2010, n. 131
D. Leg.vo 13/08/2010, n. 131
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare, l'articolo 19, comma 15, recante delega al Governo per l'adozione delle disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice della proprietà industriale; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare, l'articolo 19, comma 15, recante delega al Governo per l'adozione delle disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice della proprietà industriale;Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivit& |
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 2, comma 3, del Codice, la parola: «seminconduttori» è sostituita |
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Art. 3. - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 3, comma 1, del Codice, la parola: «seminconduttori» è sostituita |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 5, comma 2, del Codice, le parole: «, con riferimento al marchio,» sono soppresse. 2. All'articolo 5 del Codice, il comma 3 è sostituito dal seguente: « |
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Art. 5. - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 6 del Codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1bis. In c |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 8, comma 2, del Codice, dopo le parole: «da lui prescelta» sono aggiunte |
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Art. 7. - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 10, comma 3, del Codice, dopo la parola: «contrario» sono inserite le seg |
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Art. 8. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 11, comma 4, del Codice, le parole: «e quindi limitato alla funzione di indicaz |
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 12 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 12. (Novità) - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente co |
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Art. 10. - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 13 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: |
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Art. 11. - Modifiche alla rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 14 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liceità e |
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Art. 12. - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 19 del Codice, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Anche le ammini |
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Art. 13. - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 21 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare a |
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Art. 14. - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice, la parola: «aziendale» è sostituita d |
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Art. 15. - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 24 del Codice, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1bis. Nel caso d |
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Art. 16. - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 30, comma 1, del Codice, dopo le parole: «ingannare il pubblico» sono ins |
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Art. 17. - Modifiche alla rubrica dell'articolo 32 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 32 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: «Novità&raq |
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Art. 18. - Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. Dopo l'articolo 33 del Codice è inserito il seguente: «Art. 33bis (Liceità) - 1. Non può costituire oggetto di r |
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Art. 19. - Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 34 del Codice il comma 5 è abrogato. |
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Art. 20. - Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 36, comma 2, del Codice, la parola: «finzione» è sostituita dalla |
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Art. 21. - Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 39, comma 1, del Codice, la parola: «piu» è sostituita dalla segue |
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Art. 22. - Modifiche alla rubrica dell'articolo 42 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 42 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limitazioni del d |
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Art. 23. - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 43, comma 2, del Codice, la parola: «promosa» è sostituita dalla s |
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Art. 24. - Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 44 del Codice i commi 2 e 3 sono abrogati. |
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Art. 25. - Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 45, comma 1, del Codice, le parole: «invenzioni nuove» sono sostituite dalle seguenti: «invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e». 2. All'articolo 45, comma 3, del Codice, la parola: «concerna» è sostitu |
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Art. 26. - Modifiche alla rubrica ed all'articolo 46 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 46 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: «Novità&raq |
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Art. 27. - Modifiche alla rubrica ed all'articolo 47 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 47 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divulgazioni non |
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Art. 28. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 51, comma 1, del Codice, le parole: «la descrizione e» sono sostituite da |
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Art. 29. - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 52 del Codice il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 30. - Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 53, comma 2, del Codice, dopo le parole: «la descrizione» sono inserite l |
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Art. 31. - Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «al presunto contraffattore.» sono inserite |
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Art. 32. - Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 55 del Codice le parole: «ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione&raq |
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Art. 33. - Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 56 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stess |
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Art. 34. - Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 57, comma 2, del Codice, le parole: «al deposito della domanda ed alla concessi |
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Art. 35. - Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 58, comma 1, del Codice, la parola: «italia» è sostituita dalla se |
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Art. 36. - Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)1. L'articolo 61 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 61 (Certificato compleme |
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Art. 37. - Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 64 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di imp |
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Art. 38. - Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 68 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: |
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Art. 39. - Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 76, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le parole: «della domanda iniziale» |
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Art. 40. - Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 79 del codice, i commi 2 e 3 del Codice sono sostituiti dai seguenti: «2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regola |
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Art. 41. - Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 80, comma 6, del Codice, le parole: «al comma è concessa» sono sos |
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Art. 42. - Modifiche alla rubrica ed all'articolo 81 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 81 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 81 (Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro) - 1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si |
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Art. 43. - Inserimento della sezione IV-bis al capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. Dopo la sezione IV del Codice è inserita la seguente: «Sezione IVbis - Invenzioni biotecnologiche Art. 81-bis (Rinvio) - 1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IVbis. Art. 81ter (Definizioni) - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico; b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico. 2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione. 3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. Art. 81-quater (Brevettabilità) - 1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale: a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo s |
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Art. 44. - Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 84, comma 3, del Codice, la parola: «inverzione» è sostituita dall |
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Art. 45. - Modifiche alla rubrica dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. Alla rubrica dell'articolo 85 del Codice la parola: «brevettazzione» è sostitui |
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Art. 46. - Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 96, comma 5, del Codice, dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte, in fine |
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Art. 47. - Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 97, comma 1, lettera c), del Codice, la parola: «trattisi» è |
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Art. 48. - Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 99 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 49. - Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 100, comma 1, del Codice, la parola: «conferiniento» è sostituita |
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Art. 50. - Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 115 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 115 (Licenze obbligatorie ed espropriazioni) - 1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al co |
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Art. 51. - Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 119, comma 2, del Codice, la parola: «solanto» è sostituita dalla |
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Art. 52. - Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 120, comma 6, del Codice, la parola: «ci» è sostituita dalla segue |
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Art. 53. - Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 1401. All'articolo 121, comma 2bis, del Codice, le parole: «articolo 114» sono sostit |
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Art. 54. - Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 122, comma 4, del Codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «in quanto titol |
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Art. 55. - Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 128 del Codice è sostituito dal seguente: |
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Art. 56. - Modifica dell'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 129 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 129 (Descrizione e sequestro) - 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione |
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Art. 57. - Modifiche alla rubrica dell'articolo 130 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. La rubrica dell'articolo 130 del Codice è sostituita dalla seguente: «Esecuzione di d |
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Art. 58. - Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 1401. All'articolo 131 del Codice, i commi 1ter ed 1quater sono abrogati. |
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Art. 59. - Modifica dell'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 132 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 132 (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito) - 1. I provvedimenti di cui |
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Art. 60 - Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 133, comma 1, del Codice, le parole: «dell'uso del nome a dominio aziendale&raq |
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Art. 61 - Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 135, comma 1, del Codice, la parola: «alti» è sostituita dalla seg |
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Art. 62. - Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 136, comma 1, del Codice, le parole: «i documenti di cui il ricorrerte» sono sostituite dalle seguenti: «i documenti di cui il |
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Art. 63. - Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 137, comma 11, del Codice, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seg |
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Art. 64. - Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 138, comma 3, del Codice, le parole: «articolo 195» sono sostituite dalle |
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Art. 65. - Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 139, comma 5, del Codice, la parola: «trascritti» è sostituita dal |
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Art. 66. - Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 142, comma 4, del Codice, le parole: «dell'invenzione» sono sostituite da |
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Art. 67. - Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli effetti d |
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Art. 68. - Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, così come modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 351. L'articolo 145 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 145 (Consiglio nazionale anticontraffazione) - 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello |
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Art. 69. - Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 146, comma 4, del Codice dopo le parole: «è proposta» sono inserit |
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Art. 70. - Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 147 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da con |
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Art. 71. - Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 148 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito». 2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: «Le domande di brevetto e di registrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande di b |
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Art. 72. - Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: «una copia delle descrizioni e delle rivend |
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Art. 73. - Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: «una copia della descrizione e delle riven |
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Art. 74. - Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 155, comma 1, del Codice, la parola: «prezzo» è sostituita dalla s |
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Art. 75. - Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 156, comma 1, lettera d), del Codice, le parole: «13 maggio 1997» |
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Art. 76. - Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 157, comma 1, del Codice, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle segu |
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Art. 77. - Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 158, comma 3, lettera c), del Codice, le parole: «contro la decisione di |
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Art. 78. - Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 159 del Codice, i commi 2 e 5 sono abrogati. |
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Art. 79. - Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 160, comma 1, lettera b), del Codice la parola: «esprinia» è sostituita dalla seguente: «esprima». |
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Art. 80. - Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 161, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale |
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Art. 81. - Modifica dell'articolo 162 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 162 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 162 (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico) - 1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se: a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono ric |
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Art. 82 - Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 163, comma 1, del Codice, le parole: «che ha rilasciato il brevetto di base&raq |
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Art. 83. - Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice, la parola: «cartteristiche» è |
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Art. 84. - Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 166, comma 1, del Codice, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 85. - Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 169, comma 2, del Codice, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).». |
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Art. 86. - Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 170, comma 1, lettera a), del Codice le parole: «12, comma 1, lettera a),» sono soppresse. 2. All'articolo 170, comma 1, del Codice, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.». 3. All'articolo 170, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le parole: «articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 33bis». |
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Art. 87. - Inserimento di disposizioni in materia di invenzioni biotecnologiche1. Dopo l'articolo 170 del Codice è inserito il seguente: «Art. 170bis (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche) - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. 2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla ba |
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Art. 88. - Inserimento di disposizioni penali in materia di invenzioni biotecnologiche1. Dopo l'articolo 170-bis del Codice è inserito il seguente: «Art. 170ter (Sanzioni) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fi |
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Art. 89. - Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 173, comma 8, del Codice, le parole: «e a depositare i disegni non acclusi» s |
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Art. 90. - Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 175 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 91. - Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 176 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e |
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Art. 92. - Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 178 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma |
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Art. 93. - Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 179, comma 1, del Codice dopo le parole: «legge 28 aprile 1976, n. 424» s |
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Art. 94. - Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di |
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Art. 95. - Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 181, comma 1, lettera d), dopo la parola: «domanda» sono inserite le segu |
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Art. 96. - Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 182 del Codice è sostituito dal seguente: |
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Art. 97. - Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 183, comma 1, del Codice, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli |
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Art. 98. - Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 185, comma 2, del Codice, l'alinea è sostituito dal seguente: |
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Art. 99. - Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 186 del Codice, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Ufficio italiano brevetti e ma |
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Art. 100. - Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 187, comma 1, del Codice, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 101. - Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 188, comma 2, del Codice, dopo la lettera b) è inserita la seguente: &l |
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Art. 102. - Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 189, comma 1, del Codice, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: &l |
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Art. 103. - Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: «Su richiesta» sono sostituite dall |
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Art. 104. - Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 192 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 192 (Continuazione della procedura) - 1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedur |
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Art. 105. - Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 193, comma 1, del Codice, la parola: «impedimento» è sostituita da |
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Art. 106. - Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 195, comma 1, del Codice, le parole: «in duplice esemplare, di cui uno viene re |
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Art. 107. - Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 196, comma 1, alinea, del Codice, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 195». |
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Art. 108. - Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 197 del Codice il comma 1 è abrogato. |
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Art. 109. - Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 198, comma 1, del Codice, dopo le parole: «o di topografia» sono inserite le seguenti: «, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese». |
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Art. 110. - Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 200, comma 2, del Codice, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle segu |
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Art. 111. - Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 201, comma 3, del Codice, le parole: «con esclusione delle procedure aventi car |
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Art. 112. - Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 203, comma 1, lettera c), del Codice, le parole: «la residenza ovvero&ra |
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Art. 113. - Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 204, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esse |
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Art. 114. - Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 207, comma 1, lettera e) del Codice, la parola: «alla» è so |
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Art. 115. - Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 208 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 116. - Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 209, comma 1, del Codice, le parole: «o i domicili professionali oppure la sede |
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Art. 117. - Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 217, comma 1, del Codice, dopo la lettera p) è aggiunta, in fine, la se |
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Art. 118. - Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 221 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 119. - Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 224, comma 2, del Codice, le parole: «dall'articolo 30» sono sostituite d |
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Art. 120. - Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 227 del Codice è sostituito dal seguente: «Art. 227 (Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale) - 1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazi |
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Art. 121. - Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 229, comma 1, del Codice, le parole: «Il diritto previste» sono sostituit |
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Art. 122. - Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 230, comma 1, del Codice, le parole: «di cui all'articolo 223» sono soppr |
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Art. 123. - Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 239 del Codice è sostituito dal seguente: |
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Art. 124. - Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: |
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Art. 125. - Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 301. L'articolo 243 del Codice è sostituito dal seguente: |
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Art. 126. - Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche1. Dopo l'articolo 243 del Codice è inserito il seguente: |
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Art. 127. - Modifiche di denominazione1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive si intende ri |
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Art. 128. - Norme transitorie1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anch |
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Art. 129. - Abrogazioni1. Il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, rela |
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Art. 130. - Clausola di invarianza degli oneri finanziari1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto le |
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