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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 23/11/2018, n. 139
D. Leg.vo 23/11/2018, n. 139
D. Leg.vo 23/11/2018, n. 139
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al com |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell’ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell’infrastruttura;»; b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria: la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell&rsqu |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 |
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 7 de |
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Art. 5. - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 8, c |
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Art. 6. - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 |
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Art. 7. - Sostituzione dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. L’articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Indipendenza del gestore dell’infrastruttura). — 1. Il gestore dell’infrastruttura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è un’entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all’interno dell’impresa. 2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacità di infrastruttura, il gestore dell’infrastruttura è autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno. 3. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è responsabile dell’esercizio e dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nonché del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l’accessibilità, la funzionalità, nonché la |
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Art. 8. - Inserimento degli articoli 11-bis , 11-ter , 11-quater , 11-quinquies e 11-sexies al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. Dopo l’articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis ( Imparzialità del gestore dell’infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione ). — 1. I responsabili dell’adozione di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico e pianificazione della manutenzione agiscono in maniera trasparente e non discriminatoria e la loro imparzialità non deve essere soggetta ad alcun conflitto di interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano, alla società di appartenenza, con cadenza annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale legato, anche potenzialmente, a un’impresa ferroviaria. 2. Il gestore dell’infrastruttura è tenuto, in modo trasparente e non discriminatorio, a fornire tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie sia delle interruzioni programmate della circolazione, nell’ambito del prospetto informativo della rete, sia di quelle non programmate, tramite appositi e adeguati strumenti informativi. Qualora il gestore dell’infrastruttura conceda un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese ferroviarie interessate. 3. La programmazione a lungo termine dei lavori di grande manutenzione o rinnovo è effettuata dal gestore dell’infrastruttura in modo non discriminatorio, e, a tal fine, il gestore dell’infrastruttura consulta i richiedenti e tiene conto, ove possibile, delle osservazioni da questi ultimi formulate. Art. 11 -ter ( Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell’infrastruttura ). — 1. A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell’infrastruttura può: |
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Art. 9. - Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007, alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto, per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Tale diritto comprende l’accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di cui all’articolo 13, comma 2. |
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Art. 10. - Inserimento dell’articolo 12 -bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è inserito il seguente: «A |
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Art. 11. - Inserimento dell’articolo 13 -bis al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è inserito il seguente: «Art. 13 -bis ( Sistema comune d’informazione e di emissione di biglietti cumulativi ). — 1. Al fine di agevolare e assecondare la d |
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Art. 12. - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 9 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13. - Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sost |
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Art. 14. - Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 28, |
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Art. 15. - Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 35, |
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Art. 16. - Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è s |
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Art. 17. - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera g) , sono aggiunte le seguenti: «g-bis) gestione del traffico; g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata; g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interess |
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Art. 18. - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 1121. All’articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti |
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Art. 19. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza |
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Art. 20. - Entrata in vigore e norme transitorie1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere c) e d) , 3, comma 1, lettere a) e b) , 4, comma 1, 6, comma 1, lettere a) , b) e c) , 9, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e g) , e 13, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio |
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