1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite le seguenti: "o definitivo";
b) all'articolo 5: 1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";
2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 8";
c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";
d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "definitiva";
e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.";
f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";
2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inserite le seguenti: "dal promotore";
3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione";
g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le seguenti: " e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
1) il comma 3 è soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: "Per i lavori";
1) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";
2) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti.";
3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
l) all'articolo 40: a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.";
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel regolamento;" sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;";
c) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite dalle seguenti: "UNI EN ISO 9000";