D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 16/04/2013 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 16/04/2013

Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINAN

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Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Struttura chiusa: struttura di deposito di rifiuti di estrazione che ha terminato le procedure indicate nell'art. 12 comma 2 del Decreto Legislativo 117/08, comprese le strutture chiuse ai sensi dell'

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Art. 3. - Modalità di realizzazione dell'inventario

1. L'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto, è, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2008, realizzato e periodicamente aggiornato dalle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1, lettera gg) del medesimo decreto legislativo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ciascuna autorità competente compila per ciascun sito estrattivo pericoloso di cui all'art. 2 com

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Art. 4 - Aggiornamento periodico

1. Ogni anno entro 12 mesi dal precedente invio le autorità competenti di cui all'art. 3, comma 1 comunicano all'ISPRA eventuali variazioni in merito alle schede dei siti già trasmesse ovvero eventuali nuove schede di ulteriori siti. Tali variazioni possono essere determinate sia dall'aumento che dalla riduzione del rischio di pericolosità associato al sito ed alle strutture di deposito. Nel caso in cui nei siti segnalati come pericolosi siano intervenute variazioni tali da determinare la riduzione del

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Art. 5 - Procedura di preselezione

1. Per la realizzazione dell'inventario le autorità competenti possono avvalersi della procedura di preselezione di cui ai successivi commi.

2. L'ISPRA, secondo le modalità previste all'art. 3 comma 2, mette a disposizione delle autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni necessarie alla compilazione della scheda di cui all'allegato I, che sono attualmente presenti nella banca dati ISPRA relativa al censimento dei siti minerari abbandonati realizzata dalla stessa nel 2006. Le suddette informazioni possono essere messe a disposizione anche tramite procedure informatizzate di accesso alla suddetta banca dati.

3. Contestualmente alla condivisione delle informazioni di cui al comma 2, L'ISPRA provvede a

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Art. 6 - Disposizioni finanziarie

1. Le autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risors

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ALLEGATO 1 - SCHEDA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVENTARIO

Articolo 3 comma 2

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