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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/05/2008, n. 116
D. Leg.vo 30/05/2008, n. 116
D. Leg.vo 30/05/2008, n. 116
D. Leg.vo 30/05/2008, n. 116
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14)
- D. Min. Salute 30/03/2010
- L. 06/08/2013, n. 97
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13R, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'It |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione1. Il presente decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, e successive modific |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «autorità competente»: l'autorità o le autorità di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto; b) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare; c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti; d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'al |
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Art. 3. - Competenze statali1. Sono di competenza statale: |
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Art. 4. - Competenze regionali1. Sono di competenza regionale: a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri |
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Art. 5. - Competenze comunali1. Sono di competenza comunale: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione |
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Capo II - Qualità e gestione delle acque di balneazione |
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Art. 6. - Monitoraggio1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e). 2. Le regioni e le province autonome provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato VI. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all'articolo 7. Non appe |
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Art. 7. - Valutazione della qualità delle acque di balneazione1. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione è ottenuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A. 2. Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate: a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione; b) al termine di ciascuna stagione balneare; c) sulla base delle serie di dati sulla qualit&agr |
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Art. 8. - Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 7 le regioni e le province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità: a) «scarsa»; b) «sufficiente»; c) «buona&ra |
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Art. 9. - Profili delle acque di balneazione1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazi |
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Art. 10. - Misure di gestione in circostanze eccezionali1. Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure d |
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Art. 11. - Rischi da cianobatteri1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazi |
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Art. 12. - Altri parametri1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe o fitoplancton m |
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Art. 13. - (Cooperazione) |
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Capo III - Scambio di informazioni |
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Art. 14. - Partecipazione del pubblico1. Le autorità competenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione del presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità di informarsi sul process |
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Art. 15. - Informazione al pubblico1. I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione: a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari; b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III; c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di br |
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Art. 16. - Comunicazione delle informazioni1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle specifiche misure di gestione adottate. Le informazioni sono trasmesse annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguar |
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Art. 17 - Norme transitorie e finali1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilità ma deve essere sempre mo |
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Art. 18. - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, n |
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Art. 19. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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Allegato I (previsto dall'articolo 2)Acque interne
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Allegato II - Valutazione e classificazione delle acque di balneazione (previsto dall'articolo 2)1. Qualità scarsa Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (a), i valori percentili (b) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (c) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D. 2. Qualità sufficiente Le acque di balneazione sono classificate di «qualità sufficiente»: 1) se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D; 2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che: a) siano adottate misure di gestio |
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Allegato III - Profilo delle acque di balneazione (previsto dall'articolo 4)1. Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC; b) l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti; c) la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica; d) la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton; |
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Allegato IV - Monitoraggio delle acque di balneazione (previsto dall'articolo 6)1. Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni. |
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Allegato V - Norme per la manipolazione dei campioni per le analisi microbiologiche (previsto dall'articolo 6)1. Procedure di campionamento N4 a) Il campionamento deve essere effettuato ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo libero dell’acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi vengono effettuati vicino alla scogliera o alla battigia. b) Il prelievo deve essere effettuato dalle ore 9,00 alle ore 16,00. c) Il campionamento deve prevedere la rilevazione dei seguenti parametri meteomarini da riportare nel verbale di campionamento: - temperatura (°C) dell’aria; - temper |
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