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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/03/2020, n. 19
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/03/2022, n. 24 (L. 19/05/2022, n. 52)
- D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11)
- D.L. 23/07/2021, n. 105 (L. 16/09/2021, n. 126)
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D.L. 14/01/2021, n. 2 (L. 12/03/2021, n. 29)
- D.L. 18/12/2020, n. 172 (L. 29/01/2021, n. 6)
- D.L. 02/12/2020, n. 158
- D.L. 07/10/2020, n. 125 (L. 27/11/2020, n. 159)
- D.L. 30/07/2020, n. 83 (L. 25/09/2020, n. 124)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 16/05/2020, n. 33 (L. 14/07/2020, n. 74)
- L. 22/05/2020, n. 35 (Legge di conversione). In vigore dal 24/05/2020, in corsivo.
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
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Premessa |
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Art. 1. - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-191. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 marzo 2022 N5, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus. N6 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: a) N1 limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentito uscire dall’ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco qual |
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Art. 1-bis - Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta1. In ragione delle necessità di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite |
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Art. 2. - Attuazione delle misure di contenimento1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, |
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Art. 3. - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente |
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Art. 4. - Sanzioni e controlli1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo. 2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, |
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Art. 4-bis - Proroga dei piani terapeutici1. I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la pre |
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Art. 5. - Disposizioni finali1. Sono abrogati: |
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Art. 6. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversion |
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