1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
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Art. 3. - Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nom
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552627360621
Art. 4. - Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza d
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Art. 5. - Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'
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552627360623
Art. 6. - Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da u
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552627360624
Art. 7. - Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitat
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Art. 8. - Vicepresidenti del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepreside
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552627360626
Art. 9. - Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim
1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei mi
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle man
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552627360628
Art. 11. - Commissari straordinari del Governo
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordi
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Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
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Art. 12. - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di
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552627360635
Art. 15. - Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
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552627360636
Art. 16. - Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione
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552627360637
Art. 17. - Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, “nonché dei regolamenti comunitari”N16;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle no
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Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni
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552627360640
Art. 18. - Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
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552627360641
Art. 19. - Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Cons
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552627360642
Art. 20. - Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modif
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552627360646
Art. 24. - Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche prepos
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552627360647
Art. 25. - Vigilanza su enti ed istituzioni
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie dell
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552627360648
Art. 26. - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra n
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552627360649
Art. 27. Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale
Art. 32. - Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 , spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ru
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Art. 33. - Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente de
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552627360657
Art. 34. - Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza d
Art. 36. - Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le n
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 , e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Co
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
552627360662
Art. 39. - Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.
1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
552627360665
Art. 41. - Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell'articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per
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552627360666
Tabella A
(articoli 30, 31, 32 e 38)
ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In ruolo
Comandati e fuori ruolo
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552627360667
Tabella B
(articoli 30, 32, 37 e 38)
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Inquadramento generale delle società partecipate - Il modello di organizzazione e gestione - Il sistema di prevenzione della corruzione - La trasparenza - Il controllo e le sanzioni - Schemi e modulistica
INCLUDE:
Raccolta di schemi e modelli editabili in formato .DOC
Inquadramento generale e ipotesi di occupazioni illegittime - Le soluzioni offerte nel corso del tempo - L’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del TU Espropri - Indennizzo e risarcimento del danno -Gli strumenti di risoluzione alternativi - Profili di responsabilità contabile e amministrativa - Modelli di atti e provvedimenti amministrativi
II Edizione riveduta e aggiornata
Download:
Modulistica e formulario in formato .DOC editabile
LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE
La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
Libro
38.00
PONI UN QUESITO
ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
Scrivi qui il tuo quesito.
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