D.L. 25/01/2012, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 25/01/2012, n. 2

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
In vigore dal 25/01/2012.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- L. 24/03/2012 n. 28 (Legge di conversione). In vigore dal 25/03/2012, in corsivo.
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Premessa

Il Presidente della Repubblica

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposiz

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Art. 1. - Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania

1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

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Art. 1-bis. - Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertit

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Art. 2. - Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente

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Art. 3. - Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. N3

2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti p

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Art. 4. - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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