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Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 10/11/2017, n. 15786

Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi.
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[Premessa]

Con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all’utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione dell

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I. Definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto. Le novità introdotte dal DPR 120/2017

Il problema interpretativo sulla natura e, quindi, sulla gestione dei materiali di riporto ha spinto il legislatore nazionale ad intervenire sull’argomento in molteplici occasioni.

Con l’intento di voler chiarire taluni aspetti di dubbia interpretazione, appare utile, in primis, soffermarsi sulla definizione di “matrici materiali di riporto” necessaria per individuare, successivamente, il regime giuridico da applicare alla gestione di tali materiali.

L’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Esclusione dell’ambito di applicazione”, dispone che “Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: [omissis]

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

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II. Quadro normativo di riferimento in materia di gestione

Al fine di rinvenire la normativa in merito alla gestione delle matrici materiali di riporto occorre guardare all’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

L’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge stabilisce che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali g

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III. Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto

Dall’esame del quadro normativo descritto, si evince chiaramente che:

a) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all’articolo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;

b) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 del DPR n. 120/2017.

c) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi del comma 3 dell’a

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