D. P.C.M. 29/09/2017 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.C.M. 29/09/2017

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», convertito con modificazioni nella legge 1° febbraio 2016, n. 13;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2016, n. 151, di modifica del

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Art. 1. - Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

1. È approvata la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui a

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Art. 2. - Misure transitorie

1. La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potrà superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potrà superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorità competente.

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Art. 3. - Nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per interventi aia in aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto

1. Al fine di rendere certe le tempistiche per la realizzazione degli interventi, con il presente decreto è concesso il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni

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Art. 4. - Piano di monitoraggio e controllo

1. Le procedure operative previste nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 sono approvate con

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Art. 5. - Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale

1. Qualora l'Autorità di controllo, a seguito delle verifiche richiamate all'art. 4, comma 3, ritenesse che gli scostamenti dei cronoprogrammi siano tali da compromettere il raggiungimento della conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel presente decreto, ne dà comunicazione all'Autorità competente con specifico rapporto.

2. I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera b) del

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Art. 6. - Conclusione procedimento AIA ID 333/945

1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8, comma 3, il procedimento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è concluso con l'approvazione della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

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Art. 7. - Conclusione procedimenti AIA ID 333/1030 e ID 53/1034 - Relazioni di riferimento

1. I procedimenti sulle Relazioni di riferimento ex DM 272/2014 per lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ID 333/1030) e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l. (ID 53/1034), sono da ritenersi conclusi con la presentazione della Relazio

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Art. 8. - Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 de

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Art. 9. - Piano rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, il Gestore deve concludere gli interventi previsti nelle prescrizioni del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, come modificato dall'

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Art. 10. - Modalità di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto ILVA di Taranto

1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove più favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art. 4, comma 2-ter del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al

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Art. 11. - Ristoro degli oneri di pulizia stradale al Comune di Statte

Relativamente alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 22, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter

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Art. 12. - Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria

1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., che permangono di interesse nazionale e che resteranno nella titolarità di ILVA S.p.A. in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell'installazione AIA, saranno eseguiti d

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Art. 13. - Amianto

1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà a tutti gli impegni, piani e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di rimozione dell'amianto.

2. Fermi restando gli obblighi

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Art. 14. - Chiusura diffide

1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/06

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Art. 15. - Entrata in vigore e norme finali

1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel presente decreto, per lo stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. e per le centrali termoelettriche Taranto Energia S.r.l., si devono intendere confermate tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di emissione e il limite alla produzione, previste nei seguenti provvedimenti: decreto ministeriale n. 72 del 29 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010), decreto ministeriale n. 450 del 4 agosto 2011(Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011), decreto ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale n

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Allegato I - PARCHI


Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014

Parco Minerale e Parco Fossile

1. È autorizzata la realizzazione dell’intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015). Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 36 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

2. Le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018.

3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi, la giacenza media annua dei parchi primari, fossili e minerali, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno (- 17% rispetto AIA 2012).

4. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell’intervento, come da progetto riportato nell’Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato “pump&treat”, in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d’emergenza della falda superficiale attraverso l’emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.

5. Come previsto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. 194 del 13 luglio 2016, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell’intervento di cui al comma 4, le coordinate geografiche e l’ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l’indicazione dello scarico finale.


Prescrizione n. 4 - UA7 del DPCM 14/03/2014

Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco loppa

1. Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

2. Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui al comma 1, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo restando la copertura.

3. Qualora il Gestore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, per il tramite dei Commissari straordinari, chiede la convocazione della Conferenza di servizi prevista all’art. 1, comma 9, del decreto legge 61/2013.

4. Le attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018, fatto salvo diversa disposizione della Conferenza di servizi di cui al comma 2.

5. Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell’intervento di confinamento, mediante l’istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell’Allegato 2 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.

6. Entro 3 mesi dalla realizzazione dell’intervento per il Parco Loppa, il Gestore dovrà concordare con l’Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l’efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.


Prescrizione n.6 del DPCM del 14/03/2014

Nastri trasportatori

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell’intervento, secondo le tipologie progettuali riportate nell’Allegato 17 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 maggio 2020.

2. Il Gestore può non realizzare l’intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.

3. Il Gestore può non realizzare l’intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura, come riportato nell’Allegato 17.


Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014

Edifici gestione materiali polverulenti

1. Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell’intervento, come da progetto riportato nell’Allegato 24 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018.

2. Il Gestore può non realizzare l’intervento di chiusura degli edifici non utilizzati. Un loro eventuale riutilizzo dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.

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Allegato II - Prescrizioni e valori limite di emissione in acqua in attuazione della prescrizione n. UA11 (scarichi parziali industriali)

Parte di provvedimento in formato grafico

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