Segnaliamo le principali proroghe di termini in scadenza disposte dal presente provvedimento.
Proroga sfratti esecutivi (art. 1)
Prorogata al 30 giugno 2004 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili per finita locazione. La scadenza in esame era stata da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2003 dall’art. 1, comma 1, della L. 185/2002, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione».
Parziale proroga entrata in vigore T.U. in materia edilizia (art. 4)
Prorogata al 1° gennaio 2004 l’entrata in vigore delle disposizioni del Capo V della parte II del D.P.R. 380/2001, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Le disposizioni in questione sono quelle contenute negli artt. da 107 a 121, recanti le norme per la sicurezza degli impianti.
Le rimanenti parti del T.U., ed in particolare tutta la prima parte, recante le norme in merito allo svolgimento dell’attività edilizia, e la terza parte, recante l’elenco delle disposizioni abrogate e di quelle che restano in vigore, entrano in vigore invece a partire dall’1 luglio 2003, come previsto dalla proroga da ultimo disposta dalla citata L. 185/2002.
Ricostruzione comuni colpiti da eventi sismici (art. 5)
Prorogato al 1° gennaio 2004, il termine di cui all’art. 86, comma 2, della L. 289/2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)».
Il comma 2 del citato art. 86 prevede che il commissario ad acta nominato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo affidi, con propria determinazione, il completamento della realizzazione delle opere di viabilità, finanziate ai sensi della L. 219/1981, recante «Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti», i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni.