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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 11/10/2024, n. 145
D.L. 11/10/2024, n. 145
D.L. 11/10/2024, n. 145
In vigore dall’11/10/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 09/12/2024, n. 187 (legge di conversione), in vigore dal 11/12/2024.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15; |
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Capo I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI |
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Art. 1. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. All’atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell’Unione europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità previste dalla medesima normativa.»; N1 2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»; b) all’articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell’Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6,»; c) all’articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato; d) all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4»; e) all’articolo 22: 1) al comma 2: 1.1) all’alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»; 1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»; N1 |
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Art. 2-bis. - Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri |
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Art. 3. - Art. 4. Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI 3CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO |
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Art. 5. - Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: “articoli 18, 18-bis,” è inserita la seguente: “18-ter,” e le parole: “, 22, comma 12-quater,” sono sostituite dalla seguente: “e”; N7 b) all’articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»; c) dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente: «Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). — 1. Quando nel corso di |
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Art. 6. - Misure di assistenza1. A seguito della comunicazione di cui all’articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 180.000 euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provve |
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Art. 7. - Revoca dell’ammissione alle misure di assistenza1. Le misure di assistenza di cui all’articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze: |
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Art. 9. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 |
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Art. 10. - Modifica al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE |
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Art. 11. - Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 1731. All’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l’incolumità dei migranti»; b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: “2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all’armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L’organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni |
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Art. 12. - Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti1. Omissis 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l’obbligo di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. 2-ter. Senza pregiudizio per le oper |
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Art. 12-bis. - Omissis
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Art. 12-ter. - Modifiche all’articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare1. All’articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, |
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Art. 12-quater. - Modifica all’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare) |
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Art. 13. - Ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale1. All’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del P |
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Art. 14. - Art. 15. Omissis
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Art. 15-bis. - Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell’esecuzione dei relativi contratti, l’affidamento degli appalti pubblici di |
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Art. 15-ter. - Modifiche all’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito1. All’articolo 14-ter del testo unico delle dis |
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Art. 15-quater. - Modifica all’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza1. All’articolo |
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Art. 15-quinquies. - Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all’accoglienza dei richiedenti |
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Art. 15-sexies. - Omissis
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Capo IV - DISPOSIZIONI PROCESSUALI |
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Art. 16. - Art. 17. Omissis
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Art. 18. - Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 1421. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6: |
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Art. 18-bis. - (Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) |
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Art. 18-ter. - Omissis
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Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19. - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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Art. 20. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblic |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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