D.L. 11/10/2024, n. 145 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 11/10/2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Stralcio.
In vigore dall’11/10/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 09/12/2024, n. 187 (legge di conversione), in vigore dal 11/12/2024.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Visto il

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Capo I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI
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Art. 1. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All’atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell’Unione europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità previste dalla medesima normativa.»; N1

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;

b) all’articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell’Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6,»;

c) all’articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;

d) all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4»;

e) all’articolo 22:

1) al comma 2:

1.1) all’alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;

1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»; N1

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Art. 2. - Disposizioni urgenti per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025

1. - 8. Omissis

8-bis. All’

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Art. 2-bis. - Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

N6

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Art. 3 - Art. 4 Omissis

 

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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI 3CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
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Art. 5. - Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: “articoli 18, 18-bis,” è inserita la seguente: “18-ter,” e le parole: “, 22, comma 12-quater,” sono sostituite dalla seguente: “e”; N7

b) all’articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;

c) dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). — 1. Quando nel corso di

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Art. 6. - Misure di assistenza

1. A seguito della comunicazione di cui all’articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 180.000 euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provve

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Art. 7. - Revoca dell’ammissione alle misure di assistenza

1. Le misure di assistenza di cui all’articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

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Art. 8. - Vigilanza, tutela e protezione

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

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Art. 9. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All’articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al

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Art. 10. - Modifica al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

N8

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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Art. 11. - Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

1. All’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l’incolumità dei migranti»;

b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

“2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all’armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L’organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni

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Art. 12. - Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo le parole: «richiedente asilo ha l’obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all’articolo 3 ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e». N4

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei casi di cui al comma

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Art. 12-bis. - Modifiche all’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri

N6

1. All’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

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Art. 12-ter. - Modifiche all’articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare

N6

1. All’articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

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Art. 12-quater. - Modifica all’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

N6

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Art. 13. - Ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale

N8

1. All’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del P

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Art. 14. - Art. 15 Omissis

 

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Art. 15-ter. - Modifiche all’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito

N11

1. All’articolo 14-ter del testo unico delle dis

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Art. 15-quater. - Modifica all’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza

N11

1. All’articolo

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Art. 15-quinquies. - Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all’accoglienza dei richiedenti

N11

1. All’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) richiedente che è entrato o si è

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Art. 15-sexies - Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

N11

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: “a cura dell’Amministrazione medesima” sono inserite le seguenti: “, che può anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno,”;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: “ai sensi del comma 1-bis,” sono inserite le seguenti: “nonché, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro

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Capo IV - DISPOSIZIONI PROCESSUALI
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Art. 16. - Art. 17 Omissis

 

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Art. 18. - Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

N10

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

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Art. 18-bis. - (Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

N11

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

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Art. 18-ter. - Modifica all’articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14

N11

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Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 19. - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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Art. 20. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblic

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Art. 21. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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