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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/09/2023, n. 131
D.L. 29/09/2023, n. 131
In vigore dal 30/09/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 27/11/2023, n. 169 (Legge di conversione). In vigore dal 29/11/2023.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero»; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di no |
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Capo I - Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie |
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Art. 1. - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivi di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e per il gas dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. N1 2. Con riferimento all’anno 2023, l’ARERA predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modi |
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Art. 1-bis - Modifica all’articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 del decreto legisla |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti: a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01; b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01; c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto. N3 N1 2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea. 3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, |
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Capo II - Misure in materia di versamenti fiscali |
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Capo III - Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica |
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Art. 5. - Omissis
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Art. 7. - Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili1. - 2. Omissis 3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 7-bis - Disposizioni finanziarie |
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Art. 8. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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