D.L. 25/06/2024, n. 84 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 25/06/2024, n. 84

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
In vigore dal 26/06/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 08/08/2024, n. 115 (legge di conversione), in vigore dal 14/08/2024.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Vista la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti d

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Capo I - PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE
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Art. 1. - Obiettivi generali e principi

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate

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Art. 2. - Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici

1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica

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Art. 3. - Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione di materie prime critiche strategiche

1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. L’istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all’estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell’istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le al

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Art. 4. - Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche

1. Per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell’articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell’istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni da

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Art. 5. - Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche

1. L’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L’istanza per l’autorizzazione è presentata al punto unico di contatto, che, ricevuta l’istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato

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Art. 6. - Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;

b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del CITE, integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicati, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3. N1

3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali

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Capo II - DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE
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Art. 7. - Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:

a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;

b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;

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Art. 8. - Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari

1. Fermo restando l’obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell’articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un’aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo

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Art. 9. - Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, comprese quelle abbandonate, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell’ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all’interno del relativo programma dei lavori approvato, opportuna

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Art. 9-bis - Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati

N6

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime s

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Art. 10. - Programma nazionale di esplorazione

1. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Servizio geologico d’Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. N1

2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l’indicazione di obiettivi intermedi e finali il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell’affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l’elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.

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Art. 11. - Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell’attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la t

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Art. 12. - Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici

1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l�

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Capo III - PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
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Art. 13. - Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy

1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «attività di» sono inserite le seguent

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Art. 14. - Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche

1. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “I rottami ferrosi” sono sostituite dalle seguenti: “I rottami metallici compresi

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Art. 14-bis - Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime

N6

1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province a

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Art. 15. - Misure di coordinamento

1. All’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 16. - Modifiche all’articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136

1. All’articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

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Art. 17. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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