1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è sostituito dal seguente:
"Art. 69. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale). - Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.
L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'art. 29.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia co