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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/03/2010, n. 40
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D.L. 25/03/2010, n. 40
D.L. 25/03/2010, n. 40
Stralcio. In vigore dal 26/03/2010.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 22/05/2010, n. 73 (Legge di conversione). In vigore dal 26/05/2010, in corsivo.
- L. 04/08/2010, n. 127
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- Sentenza C. Cost. 21/04/2011, n. 152
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106) (“decreto sviluppo”)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
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Art. 1 - Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»Omissis |
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Art. 2 - Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitarioOmissis 2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 R, e |
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Art. 3 - Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione: a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 R, le parole: "a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 16" e, dopo le parole: "dell'originale notificato,", sono inserite le seguenti: "ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento"; b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: "previa prestazione" sono inserite le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono inserite le seguenti: ", se superiori a 50.000 euro,"; c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale. 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 , sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Am |
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Art. 3-bis. Capitale sociale delle società di riscossione dei tributiOmissis |
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Art. 4 - Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, eco compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. R Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa. 1-bis. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l’acquisto di gru a torre nel settore dell’edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell’acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria. 1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l’acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell’ambito delle risorse disponibili a tale fine. 1-quater. Qualora l’acquirente sia un’impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277, del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. 1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E, di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro d |
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Art. 5 Attività edilizia libera1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, R è sostituito dal seguente: «Art. 6 (L) (Attività edilizia libera). — 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosu |
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Art. 5-bis. Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, R dopo l’articolo 87 è inserito il seguente: «Art. 87bis. (Procedure s |
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Art. 6 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la |
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20/12/2024
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