Delib. ANAC 31/05/2017, n. 556 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. ANAC 31/05/2017, n. 556

Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017.
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Premessa

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Agli artt. 3 e 6 della legge è disciplinato lo strumento della tracciabilità.

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1. Le finalità della legge n. 136/2010

In linea generale, la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l’altro, la legge prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post. Dunque, la legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Il percorso di prevenzione disegnato d

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2. Ambito di applicazione
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2.1 Soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità

In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa a

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2.2 La filiera delle imprese

Il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: “Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (…)”.

Nel definire la nozione di “filiera” è necessario tener presente la ratio ispiratrice delle norme in questione, ravvisabile, come visto, nella finalità di prevenire infiltrazioni malavitose, di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo anticoncorrenziale e di facilitare l’attività di investigazione, permettendo un più agevole controllo ex post degli incassi e dei

pagamenti connessi alle commesse pubbliche.

Si comprende, allora, come il concetto di filiera delle imprese abbia assunto un ruolo chiave nell’interpretazione degli obblighi scaturenti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.

Al riguardo si osserva che il decreto legge n. 187/2010, all’art. 6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti di cui all’art. 118 del vecchio Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L&rsquo

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2.2.1. Esemplificazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture

A differenza del settore dei lavori pubblici, per il quale un’esemplificazione della filiera rilevante è rinvenibile nel d.lgs. n. 159/2011, nel settore dei servizi e delle forniture occorre fare riferimento ai criteri generali contenuti nella normativa antimafia.

Si riporta, a mero titolo esemplificativo, una casistica di possibili ipotesi di filiera rilevante in relazione ad alcune tipologie di contratti. Si tratta solo di ipotesi generali che, quindi, non hanno alcuna pretesa di esaustività: le prestazioni dei singoli contratti devono, comunque, essere valutate dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto, imprescindibile, dell’obiettivo della norma di prevenire le infiltrazioni criminali nei diversi settori economici.


1) Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri, destinati, ad esempio, ad una biblioteca pubblica

L’appalto viene aggiudicato ad un’impresa distributrice (grossista) che stipula subcontratti con le imprese editoriali per la provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista, bensì dall’impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti può essere considerato come funzionalmente collegato all’esecuzione del contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della tracciabilità.

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2.3. Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei

L’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede l’obbligo di tracciabilità a carico dei «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici».

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2.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilità

Dall’ampia dizione impiegata dall’art. 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione, tra l’altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui alla Parte I, Titolo II, dello stesso, fatte salve le ipotesi di esclusione degli obblighi di tracciabilità individuate nel presente atto;

2) concessioni di lavori e servizi;

3) contratti di partenariato pubblico privato;

4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;

5) affidamenti diretti;

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2.5 Tracciabilità tra soggetti pubblici

È escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato.

Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni esegui

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2.6 Contratti con operatori non stabiliti in Italia

Una questione particolarmente delicata concerne l’applicazione della tracciabilità ai contratti sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all’interno dei confini nazionali.

Al riguardo, si ritiene che, attese la ratio dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e la sanzione di nullità connessa al suo mancato rispetto, gli obblighi di tracciabilità hanno natura imperativa e che le relative dis

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2.7 Contratti nei settori speciali

Sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla

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2.8 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, Parte I, del Codice

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, Parte I, del Codice purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità i contratti aggiudicati in base a norme internazionali, di cui all’art. 16 del Codice.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all’art. 17, comma 1, del Codice, che contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili - da un punto di vista strettamente civilistico - come contratti d’appalto. A titolo esemplificativo si pensi ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 17, comma 1, lett. g) e alle figure agli stessi assimilabili.

In proposito, non si può ignorare come il Codice, recependo quanto già contenuto nelle Direttive europee, contenga all’art. 3, comma 1, lett. ii), una definizione di “appalto pubblico” molto più ampia rispetto al negozio giuridico disciplinato dal codice civile all’art. 1655, non declinando quelli che sono i caratteri tipici di quest’ultimo (esecuzione della prestazione mediante organizzazione di mezzi e personale e gestione a proprio rischio

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2.9 Contratti nel settore dell’acqua e dell’energia

Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG e dalla tracciabilità gli appalti aggiudicati da particolari e

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2.10 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 19 del Codice

Si premette che, nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura e quella di sponsorizzazione cd. “tecnica”, come già illustrato nella deliberazione n. 9 dell’8 febbraio 2012.

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2.11 Amministrazione diretta

Gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture trami

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2.12 Ipotesi peculiari

A) Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite

Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall’art. 48 del Codice,

è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice.

Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ed i propri co

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3. Fattispecie specifiche
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3.1 Servizi bancari e finanziari

Devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti di servizi bancari e finanziari, sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti. L’inclusione deriva dalla contemporane

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3.2 Servizio di tesoreria degli enti locali

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente

o da norme pattizie (

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3.3 Servizi legali

Il nuovo Codice, come è noto, ripartisce i servizi legali in due categorie.

Da un lato, l’art. 17, comma 1, lett. d), dedicato alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, elenca alcune tipologie di servizi legali (tutte ricondotte nel novero degli appalti di servizi, come si è visto sub 2.9), escludendole da

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3.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione agli appalti aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a richiedere il CIG al momento dell’indizione della procedura di gara per la selezione della soci

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3.5 Servizi sanitari e sociali

Nella Determinazione n. 4/2011 l’Autorità ha indicato che le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità. La peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde. L’evoluzione giurisprudenziale successiva ha aperto la strada v

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3.6 Servizi di ingegneria ed architettura

Con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i sogget

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3.7 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio

I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi off

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3.8 Cessione dei crediti

I cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

Tuttavia, nel caso di cessione, da parte di uno stesso appaltatore, di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al

factor di effettuare le relative anticipazioni verso l’appa

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3.9 Contratti nel settore assicurativo

Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi - intendendo come tali sia i broker (ove presenti con incarico dell’Ente) che le Agenzie delle imprese di assicurazione - e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito all’intermediario d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale con

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3.10 Contratti di associazione

La normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni

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3.11 Contratti dell’autorità giudiziaria

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione agli incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria strettamente collegati ed indispensabili per la conduzione delle proprie attività processuali o investigative, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17 del Codice. A titolo esemplificativo, si tratta degli incarichi affidati ad personam sulla base delle esigenze processuali, agli ausi

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3.12 Risarcimenti e indennizzi

I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese. Non sono soggette a traccia

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3.13 Cauzioni

Ai sensi del comma 3 dell’

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4. Modalità di attuazione della tracciabilità

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

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4.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore e quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi). Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114 sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); si fa riferimento in particolare ai conti di pagamento

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4.2 Reintegro dei conti correnti dedicati

In base al comma 4 dell’art. 3, come modificato dall’art. 7 del d.l. n. 187/2010, “ove

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4.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili

L’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

Si tratta dei pagamenti relativi alla filiera di appaltatore, subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito

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5. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP

L’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel testo riformulato dall’

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5.1 Il codice CUP

L’assegnazione del CUP da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica -CIPE, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento

pubbl

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5.2 Il codice CIG

A seguito dell’emanazione della legge n. 136/2010, il CIG è divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.

Nell’ambito della disciplina dettata agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, avuto riguardo alla ratio della norma, volta a tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appal

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5.3 Casi di semplificazione del CIG

L’Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo sopr

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5.4 Il CIG negli accordi quadro

Per quanto concerne gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura, la centrale

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5.5 Il CIG nelle gare divise in più lotti

Nel caso di una gara che comprenda una molteplicità di lotti, come avviene ad esempio nelle procedure svolte dalle

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5.6 Acquisti destinati a più commesse

Nel caso in cui per una prestazione/fornitura oggetto di un subcontratto si faccia ricorso alle risorse finanziarie provenienti d

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6. La tracciabilità attenuata

I commi 2 e 3 dell’artic

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6.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2

Il citato art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

- manodopera (emolumenti a operai);

- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);

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6.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;

- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;

- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

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7. Comunicazioni

È stabilito (art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l’indicazione di un documento equipollente in

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8. Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della R

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RELAZIONE AIR

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