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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/11/2010, n. 8
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/11/2010, n. 8
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/11/2010, n. 8
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/11/2010, n. 8
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[Premessa] |
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1. PremessaIl 7 settembre 2010 è entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all’articolo 3 della citata legge. Quest’ulti |
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2. Entrata in vigoreLa legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad interpretazioni divergenti. Il Ministero dell’Interno, con nota n. 13001/118/Gab del 9 settembre u.s., aveva affermato che l’ambito di applicazione dovesse intendersi riferito «ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge» e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che «l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti». Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l’entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all’entrata in vigore della legge stessa. Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, s |
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3. Ambito di applicazioneGli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dall’ampia dizione impiegata dall’articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le «stazioni appaltanti», definite all’articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come «le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32». Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona «le amministrazioni dello Stato; gli ent |
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4. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilitàIl comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi: a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l’apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi); b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa tali prescrizioni. |
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5. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)L’articolo 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell’articolo 3 stabilendo che, «ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)». Pertanto, il CIG codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di sp |
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6. Gestione dei movimenti finanziari |
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6.1 Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecnicheL’articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: — stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); — manodopera (emolumenti a operai); — spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per ute |
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6.2 Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici serviziAi sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: — imposte e tasse; — contributi IN |
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6.3 Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicatoIn base al comma 4 dell’articolo 3, come modificato dall’articolo 7 del D.L. n. 187/2010, «ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, quest |
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7. ComunicazioniÈ stabilito (articolo 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante: — gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; — le generalit |
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ALLEGATO 1 |
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Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificheArt. (…). (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) |
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Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificheArt. (…). - (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontr |
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