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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 4
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 4
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 4
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 4
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 4
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[Premessa] |
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PremessaIl 7 settembre 2010 è entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie», varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, R che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Lo strumento della tracciabilità è disciplinato principalmente dall’art. 3 e dall’art. 6 della legge n. 136 che hanno già subi |
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1. Le finalità della legge n. 136/2010È necessario preliminarmente svolgere alcune riflessioni di carattere generale sulle finalità della legge n. 136/2010, al fine di cogliere la reale portata delle disposizioni sulla tracciabilità e, soprattutto, di delineare una linea guida interpretativa generale, che consenta di inquadrare le specifiche fattispecie che possono presentarsi nell’esperienza concreta, mediante un approccio di tipo sistematico. Ciò allo scopo di individuare la chiave di lettura che permetta di sciogliere eventuali dubbi interpretativi, affinché gli enti affidanti e gli operatori economici possano identificare, caso per caso, le corrette regole applicative da seguire, atteso che la valutazione in ordine all’assoggettabilità alla tracciabilità delle singole fattispecie rimane di loro esclusiva competenza. A tale scopo, è opportuno rammentare che le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono dettate da una legge contenente misure di contrasto alla criminalità organizzata, denominata «piano straordinario contro le mafie», legge che è stata approvata all’unanimità dal Parlamento. Si tratta, quindi, di uno degli strumenti che l’ordinamento appronta nel dichiarato intento di arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell’attività di esecuzione delle commesse pubbliche; la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose. La legge n. 136/2010 costituisce, pertanto, la sintesi di un approccio innovativo alle strategie di contrasto dei |
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2. Entrata in vigore e regime transitorio |
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2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che aveva dato adito ad interpretazioni divergenti. Il profilo trova oggi un’esplicita disciplina all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 187/2010, il quale dispone che «l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti |
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2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010Per i contratti sottoscritti in data antecedente al 7 settembre 2010 è stata introdotta una norma transitoria ad hoc, successivamente modificata in sede di conversione del D.L. n. 187/2010. Nella |
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2.3 L’adeguamento automaticoIl comma 2 dell’art. 6 prevede che, ai sensi dell’art. 1374 del codice civile, i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, qualora non abbiano esaurito i propri effetti alla data di scadenza del periodo transitorio, «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L’art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel |
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3. Ambito di applicazione |
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3.1 Soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilitàIn linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generali |
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3.2 La filiera delle impreseIl comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: «Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (…)». Nel definire la nozione di «filiera» è necessario tener presente la ratio ispiratrice delle norme in questione, ravvisabile, come visto, nella finalità di prevenire infiltrazioni malavitose, di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo anticoncorrenziale e di facilitare l’attività di investigazione, permettendo un più agevole controllo ex post degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche. Si comprende, allora, come il concetto di filiera delle imprese abbia assunto un ruolo chiave nell’interpretazione degli obblighi scaturenti dall’art. 3 della legge n. 136/2010. A riguardo si osserva che il decreto-legge n. 187/2010, all’art. 6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti di cui all’art. 118 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L’art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 chiarisce che l’espressione «filiera delle imprese» si intende riferita «ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto». Pertanto, la dizione «contratti di subappalto» include i subappalti e i subcontratti «assimilati» ai subappalti ai sensi dell’art. 118, comma 11, prima parte, del Codice; la dizione «subcontratti» designa, invece, l’insieme più ampio dei contratti derivati dall’appalto, ancorché non qualificabili come subappalti. Pertanto, la tracciabilità si applica anche ai subcontratti che non prevedono apporto di manodopera e/o non superano i limiti quantitativi indicati nell’art. 118, comma 11, del Codice. In argomento, si rammenta che il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150,R recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all’art. 1, precisa che le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono «tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti». Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo e l’oggetto del contratto per i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto principale, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Codice (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D’altra parte, l’autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato art. 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell’importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall’Autorità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità d |
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3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europeiDubbi interpretativi sono sorti riguardo il significato dell’espressione «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici», contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. Il problema concerne l’applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale – a sostegno dell’attività d’impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ex legge 19 dicembre 1992, n. 488). |
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3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilitàDall’ampia dizione impiegata dall’art. 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione, tra l’altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi compreso l’affidamento a contraente generale; 2) concessioni di lavori e servizi; 3) contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; |
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3.5 Concessioni di lavori e serviziLe disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 si applicano anche ai contratti di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori e servizi, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori sottoposti al Codice, ove la concessione è definita quale «contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (…) che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi) (…) ad eccezione del fatto che il corrispettivo (…) consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo (…)» (cfr. art. 3, commi 11 e 12). A riguardo, alcuni operatori economici hanno sollevato dubbi sulla possibilità di dare con |
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3.6 Tracciabilità tra soggetti pubbliciÈ escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, |
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3.7 Contratti con operatori non stabiliti in ItaliaUna questione particolarmente delicata concerne l’applicazione della tracciabilità ai contratti sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all’interno dei confini nazionali. Anche su tale aspetto è stato espresso un parere da parte del Ministero dell’Interno e dell’Avvocatura Generale dello Stato. Al riguardo, si ritiene che attesa la ratio dell’art. 3 e la sanzione di nullit&a |
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3.8 Contratti nei settori specialiSono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori «speciali» individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, part |
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3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del CodiceLa normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali). Parimenti, devono riten |
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3.10 Contratti ex articolo 25 del CodiceSono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG e dalla tracciabilità gli appalti aggiudicati ai sensi dell’art. 25 d |
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3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del CodiceLa sponsorizzazione, secondo l’opinione prevalente, è quel contratto con cui un soggetto, c.d. sponsee o sponsorizzato, assume, normalmente verso corrispettivo, l'obbligo di associare a prop |
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3.12 Incarichi di collaborazioneNon sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordi |
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3.13 Amministrazione diretta e cottimo fiduciarioGli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture |
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3.14 Ipotesi peculiariRaggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall’art. 37 del Codice, è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice. Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ex art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed i propri contraenti, nonché tra la societ& |
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4. Fattispecie specifiche |
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4.1 Servizi bancari e finanziariDevono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti di servizi bancari e finanziari, sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti. L’inclusione deriva dalla contemporanea sussistenza del presupposto oggettivo (qualificazi |
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4.2 Servizio di tesoreria degli enti localiIl servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie (art. 209 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli |
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4.3 Servizi legaliDevono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che |
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4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pastoGli obblighi di tracciabilità trovano applicazione agli appalti aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a richiedere il CIG al momento dell’indizione della procedura di gara per la selezion |
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4.5 Servizi sanitariUn altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, sul quale è stato acqui |
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4.6 Erogazioni e liberalità a favore di soggetti indigentiPer assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministraz |
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4.7 Servizi di ingegneria ed architetturaCon riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme sulla tracciabilità si applicano a tut |
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4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggioI contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la presta |
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4.9 Cessione dei creditiI cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. Tuttavia, nel caso di cessione, da parte di uno stesso appaltatore, di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l’appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate l |
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4.10 Contratti nel settore assicurativoPer quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’inca |
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4.11 Contratti di associazioneLa normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effe |
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4.12 Contratti dell’autorità giudiziariaGli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione agli incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria strettamente collegati ed indispensabili per la conduzione delle proprie attività processuali o investigative. A titolo esemplificativo, si tratta degli incarichi affidati ad personam, secondo criteri discrezionali e fiduciari, sulla base delle |
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4.13 Risarcimenti ed indennizziI risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo a |
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4.14 CauzioniAi sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti |
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5. Modalità di attuazione della tracciabilitàGli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti: |
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5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicatiI pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore e quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi). Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114-sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); si fa riferimento in particolare ai conti di pagamento che |
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5.2 Reintegro dei conti correnti dedicatiIn base al comma 4 dell’art. 3, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010, «ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle fornit |
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5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabiliL’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Si tratta dei pagamenti relativi alla filiera di appaltatore, subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cu |
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6. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUPL’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel testo riformulato dal decreto-legge n. 187/2010, art. 7, comma 4, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabil |
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6.1 Il codice CUPL’assegnazione del CUP da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica-CIPE, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. |
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6.2 Il codice CIGLa richiesta e la conseguente assegnazione del CIG, prima dell’emanazione della legge n. 136/2010, rispondevano alla diversa esigenza di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità. Il CIG è ora divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata. Nell’ambito della disciplina dettata agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, avuto riguardo alla ratio della norma, volta a tracciare gli i |
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6.3 Casi di semplificazione del CIGDal 2 maggio 2011, l’Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di m |
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6.4 Il CIG negli accordi quadroPer quanto concerne gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di o |
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6.5 Il CIG nelle gare divise in più lottiNel caso di una gara che comprenda una molteplicità di lotti, come avviene ad esempio nelle pr |
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6.6 Acquisti destinati a più commesseNel caso in cui per una prestazione/fornitura oggetto di un subcontratto si faccia ricorso alle risorse finanziarie pr |
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7. La tracciabilità attenuataI commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 disciplinano alcuni peculiari movimenti f |
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7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2L’art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: — stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); — manodopera (emolumenti a operai); — spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, |
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7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: |
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7.3 Utilizzo di carte carburanteL’utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gam |
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7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazioneTenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 per i pagament |
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8. Il fondo economalePer le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti, mediante il fondo economale, deve ritenersi consentito l’utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; rientrano in tale novero, a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: |
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9. ComunicazioniÈ stabilito (art. 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante: — gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; — le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; — ogni modifica relativa ai dati trasmessi. |
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