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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Trasporti 18/09/1975
D. Min. Trasporti 18/09/1975
D. Min. Trasporti 18/09/1975
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.M. 22/12/2017
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Articolo unicoSono approvate le annesse norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizi |
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NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLE SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO |
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Art. 1. - Oggetto e scopo delle norme1.1 Le presenti norme riguardano la costruzione e l’esercizio delle scale mobili destinate agli utenti di pubblici servizi di trasporto o destinate ad integrare un sistema viario pedonale su suolo pubblico. |
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Art. 2. - Documentazione tecnicaLa documentazione tecnica per ottenere l’approvazione del progetto per la costruzione e l’esercizio di una scala mobile è costituita dai seguenti elaborati: a) Relazioni. a.1. Relazione descrittiva delle caratteristiche generali dell’impianto con tutti gli elementi assunti per determinarle in relazione alle esigenze previste per l’utenza. a.2. Relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche dell’ |
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Art. 3. - Norme tecniche di progetto e di costruzione3.1 Vincoli di installazione 3.1.1. Nessuna scala mobile può essere installata se i vani estremi non risultano anche collegati mediante una scala fissa o altro idoneo percorso pedonale. 3.1.2. Le scale mobili funzionanti in discesa, con uno o due posti per gradino, non possono superare un dislivello maggiore di m 12 o m 8 rispettivamente. 3.1.3. L’angolo di inclinazione della scala, rispetto al piano orizzontale, deve essere non maggiore di 30°. 3.1.4. La velocità nominale della scala deve essere non maggiore di m/s 0,5. É ammessa una variazione del ±5% nelle condizioni di carico più sfavorevoli. 3.1.5. Caratteristiche diverse da quelle previste ai punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, sempreché le stesse siano sufficientemente motivate dal richiedente e risultino pur sempre soddisfacenti per quanto attiene la sicurezza, sono ammesse soltanto per scale mobili installate nei luoghi permanentemente presenziati durante l’esercizio. 3.2 Portata La portata massima teorica deve essere determinata in base alla capacità teorica ed alla velocità nominale. La portata massima presunta di esercizio deve essere determinata riducendo la portata massima teorica con un coefficiente di correzione che tenga conto dell’utilizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche dell’utenza. 3.3 Potenza motrice La potenza installata deve essere calcolata sulla base della portata massima teorica oraria per un tempo indefinito, considerando il peso medio di una persona pari a kg 75. 3.4 Gradini La larghezza del gradino (fig. 4) deve essere compresa tra cm 55 e 65 per le scale ad un solo posto per gradino e compresa tra cm 90 e 110 per scale a due posti per gradino. La pedata del gradino deve essere compresa tra cm 40 e 42 (= cm 0,5). La faccia superiore dei gradini deve essere orizzontale nella zona utilizzabile dai passeggeri e non scivolosa; essa deve essere scanalata nella direzione del moto. Le scanalature devono rispondere alle caratteristiche dimensionali indicate in figura 2. I gradini non devono terminare con una scanalatura verso la balaustra. Il rivestimento della faccia frontale del gradino deve essere rigido, liscio oppure con scanalature verticali e deve avere un coefficiente di attrito quanto più possibile basso; inoltre, se metallico, deve essere inossidabile, saldamente ancorabile alla struttura portante e deve possedere un sufficiente spessore per evitare la possibilità di lacerazioni, se non metallico deve risultare applicato con procedimenti riconosciuti preventivamente idonei dal Ministero dei trasporti. Sono ammesse le seguenti tolleranze: - in corrispondenza dei lati di ciascun gradino, in qualsiasi posizione di esercizio, la luce orizzontale non deve essere superiore a mm 5; - la somma delle luci laterali orizzontali tra gradino e pannello della balaustra non deve essere superiore a mm 7. Applicando un carico orizzontale di kg 120, distribuito su una superficie circolare di cm² 6, in qualsiasi punto della faccia frontale di due gradini scelti a caso e delle fiancate laterali della balaustra, nella zona delimitata dalla quota A della figura 1, non deve prodursi un cedimento elastico superiore a mm 5. Ripetendo la prova una seconda volta con le medesime modalità non deve manifestarsi alcun cedimento permanente. Alle estremità della scala i gradini devono muoversi in orizzontale o in direzione pressoché orizzontale, e in maniera da lasciare a disposizione del viaggiatore un tratto in piano la cui lunghezza non dovrà in ogni caso discendere al di sotto di cm 60. I gradini devono sopportare un carico di kg/m² 500 senza che le deformazioni che ne risultino possano nuocere al buon funzionamento della scala; ciascuno di essi deve essere sopportato direttamente dalle apposite guide mediante almeno due rulli. Il sistema di guida deve essere realizzato in modo da limitare lo spostamento dei gradini in caso di rottura di uno degli organi che li muovono al fine di non provocare danni ai viaggiatori. Il sistema di guida laterale dei gradini deve essere molto preciso in relazione all’entità dei franchi previsti. In corrispondenza dei pettini detto sistema deve essere registrabile e facilmente sostituibile. 3.5 Pettini (fig. 2) All’ingresso ed all’uscita della scala devono essere disposti pettini, allo scopo di rendere facile e sicuro il passaggio delle persone tra gradino e pavimento fisso. I denti dei pettini devono penetrare nelle scanalature dei gradini. La pedana portapettini deve essere regolabile verticalmente; i settori che costituiscono il pettine devono essere facilmente sostituibili. Le distanze Q e R devono essere non maggiori di mm 4 misurate ad impianto fermo; tali valori devono potersi mantenere nel tempo a mezzo di opportuna registrazione sufficientem |
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Art. 4. - Rispondenza alle norme - CollaudoIl Ministero dei trasporti - Direzione generale motorizzazione civile, decide circa la rispondenza del progetto alle prese |
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Art. 5 - Norme per la tipizzazione delle scale mobiliPer semplificare la preparazione e l’esame dei progetti relativi a scale mobili di tipo costruito in serie, con apposita istanza, il costruttore potrà richiedere per esse l’approvazione del tipo (A.T.) o tipizzazione. 5.1 Procedura per la tipizzazione Le fasi relative alla tipizzazione sono le seguenti: - esito favorevole delle verifiche e prove eseguite su di una scala prototipo ed approvazione di un progetto del tipo; - realizzazione di un figurino di tipizzazione; - apposizione di una targhetta di tipizzazione. 5.1.1. Scala prototipo e progetto del tipo Nell’istanza con la quale viene chiesta la tipizzazione, il costruttore indicherà una delle scale già costruite ed in esercizio avente caratteristiche d’impiego quanto più vicine possibili ai limiti previsti per il tipo da approvare, e chiederà che tale scala venga sottoposta a tutte le verifiche e prove necessarie per la tipizzazio |
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Art. 6. - Norme di esercizio6.1 Regolamento di esercizio L’esercizio dell’impianto deve svolgersi secondo un regolamento rispondente alle presenti norme. Il testo completo delle disposizioni deve essere portato a conoscenza del personale addetto all’impianto e depositato presso l’impianto stesso. Il testo delle disposizioni particolari concernenti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico, in modo ben visibile, in prossimità degli accessi all’impianto stesso. Le norme ivi contenute devono essere riportate anche su cartelli indicatori di immediata comprensione. In particolare dette disposizioni dovranno, tra l’altro, prevedere: - obbligo di portare in braccio i bambini o di tenerli per mano; - divieto di usare la scala mobile con piedi scalzi; N3 - divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi pe |
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Art. 7. - Prevenzione infortuniTutte le parti costituenti le scale mobili, singolarmente e nel loro complesso, ove non diversamente disposto dal presente |
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Art. 8. - Norme transitorie e deroghe8.1 Norme transitorie Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, |
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Figure |
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Allegato A1Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato A2Parte di provvedimento in formato grafico |
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