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D. Min. Sviluppo Econ. 06/12/2019, n. 176

Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera r) , della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento l’articolo 17, comma 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all’articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

Visto l’articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge che prevede che il periodo transitorio previsto all’articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento;

Visto l’articolo 42, comma 3, del

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Art. 1. - Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93

1. All’articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga all’articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all’articolo 10, comma 1, applic

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