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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 29/11/2016, n. 937
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- D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 10/10/2019, n. 857
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa; Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246(registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, registro n. 14, foglio n. 241) recante «Approvazione del piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000»; Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla CDP della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla «convenzione tipo» approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 367) con la quale, a seguito della emanazione del I bando di cui alla |
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Art. 2. - Soggetti eleggibili al cofinanziamento1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono: a) le regioni; b) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario; c) gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica; |
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Art. 3. - Tipologie degli interventi e delle spese ammissibili1. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto: A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi; A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie; |
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Art. 4. - Destinazione degli interventi1. Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al presente decreto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 de |
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Art. 5. - Presentazione delle richieste di cofinanziamento1. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo presso il seguente indirizzo: Cassa depositi e prestiti S.p.a., via Goito n. 4 - 00185 Roma. I plichi contenenti la richiesta e, a corredo, la documentazione completa di cui al presente articolo, devono essere spediti per raccomandata, ovvero consegnati tramite corriere oppure brevi manu, in busta chiusa riportante la seguente dicitura «Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. EPNT - Gestione Fondi MIUR - via Goito n. 4 - 00185 Roma - IV bando legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non aprire». Al fine del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di accettazione dell'ufficio Poste Italiane di spedizione. Qualora la spedizione sia effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio Poste Italiane, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, farà fede la data di ricevimento alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. A tal f |
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Art. 6. - Valutazione e individuazione degli interventi cofinanziabili1. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo così come inteso ai sensi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, deve essere completo degli elaborati previsti dalla medesima normativa e relativo elenco, nonché corredato della dichiarazione del tecnico progettista che certifichi il livello almeno definitivo del progetto stesso in aderenza alla definizione di legge. Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il successivo progetto esecutivo elaborato nell'ambito della presente procedura ed utilizzato poi per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato ed, in particolare, la conferma dei posti alloggio ed il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi, stabiliti con il decreto ministeriale 28 novembre 2016, prot. n. 936, nonché dei livelli prestazionali complessivi dell'intervento. Per i soggetti che non sono considerati «amministrazioni aggiudicatrici», ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo in precedenza presentato può essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante. Anche l'eventuale ricorso alle procedure con capitali privati non esonera il richiedente a presentare, entro i termini di scadenza previsti dalla legge e del presente decreto, il progetto definitivo e/o esecutivo; b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immo |
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Art. 7. - Piani triennali degli interventi1. La procedura di selezione degli interventi è diretta alla formazione di piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 50% del costo complessivo di ciascun intervento. Per costo complessivo di ciascun intervento si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, ai sensi del comma 2, del presente articolo, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso. 2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1) e B), del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprietà dei soggetti indicati al precedente art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno per trenta anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione nonché gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo, il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico esclusivamente nel caso di immobili che non siano utilizzati da almeno tre anni come residenze universitarie e da recuperare a tal fine. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potrà, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori. 3. Il cofinanziamento per arredi e attrezzature non può essere superiore a euro 2.400 a posto alloggio. 4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati: |
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Art. 8. - Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento1. L'adozione dei decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento è subordinata alla stipula della convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'art. 4, comma 1 del presente decreto; tale convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione dal cofinanziamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione del Ministero di invito alla stipula. 2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti obblighi, assunti con la sottoscrizione della convenzione: (a) completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi, con una proporzionale riduzione del cofinanziamento; (b) tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori; (c) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per non meno di venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2), soggetti ad un vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di cinque anni; (d) in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per venticinque anni, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto per il divieto è di cinque anni, salvo preventiva restituzione allo |
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