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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 28/11/2016, n. 936
D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 28/11/2016, n. 936
D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 28/11/2016, n. 936
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000 il quale prevede che «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regi |
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Art. 2. - Standard minimi dimensionali e qualitativi1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Essi costituiscono i requisiti minimi necessari ai fini dell'ammissione a |
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Allegato A |
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1. FinalitàGli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di univers |
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2. DefinizioniPer una corretta interpretazione e applicazione del presente decreto si definiscono: residenze per studenti o resi |
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3. Tipologie di alloggi e residenze per studentiIl modello organizzativo secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze per studenti universitari può essere liberamente definito dal soggetto proponente. A titolo esemplificativo di seguito vengono indicate le tipologie più diffuse: |
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4. Le funzioni delle residenze per studentiNelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità, e precisamente nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti aree funzionali: AF1, Residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti; |
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5. Criteri generali relativi ai requisiti degli interventi di edilizia residenziale per studenti.Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti. 5.1. Compatibilità ambientale: i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti; lo studio di fattibilità deve prevedere in proposito una esauriente caratterizzazione del sito (in funzione del clima, disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, disponibilità di luce naturale, ecc.) e dei fattori ambientali che possono essere influenzati dall'intervento, in modo da orientare l'intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell'acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici); devono inoltre essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e il miglioramento del microclima locale; nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di soluzioni e sistemi impiantistici integrati che favoriscano anche il risparmio energetico, unitamente all'incentivo per il riutilizzo delle risorse idriche, opportunamente |
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6. Criteri relativi al dimensionamento funzionale ed edilizio generale.Ai fini del dimensionamento funzionale ed edilizio generale devono essere rispettate le condizioni specificate nei punti che seguono. 6.1. Funzioni residenziali (AF1): 6. |
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7. Requisiti delle unità ambientali.7.1. Area funzionale residenza (AF1). I requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti: camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 11,0 m2; camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 16,0 m2. Non sono ammesse camere con più di due posti alloggio; servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, ≥ 3,0 m2; nel caso di zona preparazione e consumazione pasti interna alla camera si prevede un aumento della superficie della stessa di almeno 1,0 m2. Per i posti alloggio sprovvisti di zona preparazione e consumazione pasti (angolo cottura) devono essere previsti uno o più spazi di preparazione e consumazione pasti (cucine collettive), inclusi i relativi spazi di servizio, dimensionati e strutturati, nel numero e nella tipologia, in funzione delle esigenze e necessità definite da ciascun programma d'intervento. Tale disposizione può non essere rispettata nel caso in cui sia disponibile un adeguato servizio di ristorazione all'interno e/o nei pressi della residenza. Le superfici degli spazi di preparazione e consumazione pasti, siano essi strutturati nella forma di «cucine collettive» (esterne agli alloggi) e/o di “mensa interna alla struttura” (inclusi i locali accessori), saranno computate come aree funzionali di servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4). 7.2. Area funzionale servizi culturali e didattici (AF2). L'AF2 si articola nelle seguenti unità ambientali: sala/e studio; aula/e riunioni. La sala studio deve consentire lo svolgimento dell'attività secondo le modalit&agra |
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