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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Finanze 31/07/1998
D. Min. Finanze 31/07/1998
In vigore dal 12/08/1998. Con le modifiche introdotte da:
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- Provv. Agenzia Entrate 30/07/2012, n. 115039
- Provv. Agenzia Entrate 29/10/2012, n. 150669
- Provv. Agenzia Entrate 02/04/2013, n. 40550
- Provv. Agenzia Entrate 17/02/2016, 25747
- Provv. Agenzia Entrate 09/03/2018, n. 53616
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[Premessa]IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conform |
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Articolo 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi; b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 2; c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di locazione e di affitt |
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Articolo 2 - Utenti dal servizio telematico1. Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono all'Amministrazione finanziaria i file contenenti una o più dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione: a) società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dirette, |
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Articolo 3 - Codice di autenticazione dei file1. Ciascun file, contenente una o più dichiarazioni, può essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalità esposte al successivo art. 4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identità dell'utente e l'integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso. 2. Il codice di autenticazione &eg |
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Articolo 4 - Abilitazione al servizio telematico1. L'Amministrazione finanziaria abilita gli utenti di cui all'art. 2, previa presentazione di apposita domanda alla direzione regionale delle entrate o direzione delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. A partire dal mese di gennaio 1999 le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate possono avvalersi, per lo svolgimento di tale servizio, dei seguenti uffici dipendenti: a) Uffici delle entrate; b) Uffici distrettuali delle imposte dirette; |
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Articolo 6 - Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.a.1. Gli utenti di cui all'art. 2, lettere g) ed h), possono comunicare all'Amministrazione finanziaria |
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Articolo 7 - Attestazione dell'ufficio finanziario1. L'ufficio finanziario, dopo aver verificato l'identità del richiedente e la conformità della domanda e della documentazione allegata a quanto previsto negli articoli da 4 a 6, rilascia al richiedente l'attestazione di abilitazione al servizio telematico. |
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Articolo 8 - Revoche1. L'abilitazione al servizio può essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. L'abilitazione è revocata al verificarsi delle seguenti circostanze: a) cessazione dell'attività; b) decesso, se persona fisica; c) inizio di una procedura concorsuale; d) presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dal |
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Articolo 9 - Ricevute1. Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge. 2. Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti di cui alle lettere g) e h) dell'art. 2, si tiene conto del momento in cui è completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che contiene le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10. 3. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente; c) il protocollo attribuito al file dall'Amministrazione finanziaria all'atto di ricezione dello stesso; d) il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file; e) il numero ed i progr |
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Articolo 10 - Utilizzo del servizio telematico1. Salvo cause di forza maggiore l'utilizzo del servizio telematico è consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi. |
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Articolo 11 - Obbligo di riservatezza1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità previste dal presente decreto e dalle convenzioni con banche e Poste italiane S.p.a. N7 2. Gli utenti di cui all'art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
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Articolo 12 - Dichiarazioni presentate oltre la scadenza1. Fermi restando i termini di presentazione in via telematica previsti per ciascun m |
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Articolo 13 - Centri autorizzati di assistenza fiscale1. Le dichiarazioni di cui all'art |
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Capo III Modalità tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, di pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti |
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Articolo 14 – Utenti |
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Articolo 15 - Modalità di registrazione1. Gli utenti di cui all'art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, con le modalità di seguito indicate: |
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Articolo 16 - Costituzione e autenticazione dei file |
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Articolo 17 - Abilitazione1. Gli utenti che procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. |
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Articolo 19 - Revoche |
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Articolo 20 - Esecuzione della registrazione telematica |
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Articolo 21 - Modalità di pagamento telematicoN15 1. Gli utenti individuati dall'art. 14, effettuano, per via telematica, con le modalità previste dall'art. 15 e dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i pagamenti delle imposte, nonché degli even |
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Articolo 22 - Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamentoN15 1. L'Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti o delle denunce, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle predette proroghe, cessioni e risoluzioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente o da uno dei soggetti di cui all'art. 15; c) il protocollo attribuito al file dall'Agenzia delle entrate all'atto di ricezione dello stesso; d) il numero dei contratti, denunce o dei pagamenti |
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Articolo 23 - Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e |
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Articolo 24 - Utilizzo del servizio telematico1. Per l'utilizzo del servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedent |
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Articolo 25 - Abilitazione al servizio telematico internet1. Per avvalersi del servizio telematico internet, i contribuenti devono inoltrare via internet apposita richiesta indirizzata all'Amministrazione finanziaria, che provvede all'abilitazione secondo le modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ter al presente decreto; l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno successivo a |
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Articolo 26 – Revoche1. L'abilitazione al servizio telematico internet è revocata per gravi irregolarità nell'utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare, nei seguenti casi: |
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Articolo 27 - Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento1. Per la compilazione della dichiarazione telematica internet e per l'effettuazione del versamento telematico internet, il contribuente o il dichiarante utilizza il software distribuito gratuit |
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Articolo 28 - Codice di riscontro e controlli1. Ciascun file internet, contenente la dichiarazione o i dati necessari all'effettuazione del versamento, può essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria con le modalità descritte al paragrafo 3.1 dell'allegato tecnico ter al presente decreto, solo se corredato dal codice di riscontro. |
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Articolo 29 - Scarto dei file e ricevute1. Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui è completata la ricezione, da parte dell'Amministrazione stessa, dei file che li contengono, fermo restando quanto previsto dal comma 4. 2. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione e/o l'avvenuta effettuazione del versamento telematico internet mediante una ricevuta, contenuta in un file, |
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Articolo 31 - Disponibilità del servizio1. Per l'utilizzo del servizio telematico internet si applicano le disposizioni di cu |
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Articolo 32 - Disposizioni transitorie1. Per l'anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio telemat |
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ALLEGATO TECNICO MODALITÀ FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO |
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1. Caratteristiche generaliGli utenti di cui all'art. 2 inviano i file che contengono le dichiarazioni telematiche, utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria. Gli utenti che hanno necessità di trasmettere un numero elevato di dichiarazioni, sono tenuti a frazionare la trasmissione in modo da non superare, per ogni singolo invio, la dimensione equivalente ad un floppy da 3,5 pollici (1,38 MB). Tale limite può essere modificato dall'Amministrazione finanziaria al fine di migliorare le funzionalità del servizio. Qualora il frazionamento della trasmissione dovesse comportare per l'utente, o per una o più sedi secondarie di cui l'utente stesso si avvale, la necessità di effettuare un numero di invii superiore a 100, saranno concordate con gli interessati specifiche modalità di trasmissione. L'Amministraz |
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2. Codice di autenticazioneLa presentazione delle dichiarazioni in via telematica, effettuata dagli utenti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2 o la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli utenti di cui alle lettere g) e h) del medesimo articolo, anche a mezzo di soggetti delegati, comportano la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione finanziaria di verificare: a) l'identità dell'utente; b) l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione. Analogamente l'utente, quando riceve un file che contiene le ricevute di cui all'art. 9, ha necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Amministrazione |
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3. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei fileLa procedura descritta al paragrafo 2, che si basa sui prodotti software ed è quindi completamente trasparente per gli utenti, richiede l'esecuzione delle attività descritte di seguito da completare entro i quindici giorni successivi al rilascio delle attestazioni di cui all'art. 7. Utilizzando le istruzioni consegnate dall'ufficio finanziario, e il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente, nonché le sedi secondarie o i soggetti delegati, provvedono a: |
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1. Caratteristiche generali dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrateLe caratteristiche generali del servizio telematico Entratel sono descritte nell'alle |
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2. Codici di autenticazione e di riscontroLa registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'Agenzia delle Entrate di verificare: a) l'identità dell'utente; b) l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione. Analogamente i soggetti che ricevono un file che contiene le ricevute di cui all'art. 22, hanno necessità di disporre di strumenti che permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Agenzia delle E |
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3. Corretta impostazione dei dati dei contrattiDati generali del file Codice fiscale del fornitore Indicare il codice fiscale del soggetto obbligato alla registrazione che si avvale del servizio telematico direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Codice fiscale conto Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato su cui vengono addebitate le somme dovute. Codice ufficio Indicare il codice dell'ufficio locale o del registro presso cui i soggetti obbligati richiedono la registrazione (art. 9, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Valuta del prelievo Il pagamento delle somme dovute può avvenire esclusivamente in Euro. Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi dovuti. Gli importi devono essere arrotondati ai centesimi di Euro. Dati generali del contratto Tipo contratto Indicare "S" se il contratto è scritto o "V" se il contratto è verbale. Indicare "D" se il contratto è registrato ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 senza trasmissione del testo dello stesso. Indicare “B” se il contratto è registrato in base all'art. 82, comma 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, senza trasmissione del testo dello stesso. Identificativo del contratto Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le parti contraenti individuano il contratto. Data di inizio e fine del contratto, data di stipula e data di nascita delle persone fisiche Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure GG-MM-AAAA. Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato Le indicazioni di contratto "soggetto ad IVA" e/o "esente" e/o "agevolato" (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata. Eventi eccezionali L’utente, che ne è legittimato, deve indicare se intende fruire di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Indicare “S” se l’utente intende avvalersi di tali agevolazioni; “N” in caso contrario. Tale informazione non è obbligatoria Oggetto della locazione Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati nella tabella A. TABELLA A
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4. AggiornamentiOgni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente al |
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1. Caratteristiche generaliI soggetti di cui all'art. 25 inviano i file che contengono le dichiarazioni e i versamenti telematici, utilizzando un apposito sito internet predisposto dall'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che consente ai contribuenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico internet. |
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2. Assegnazione del pincodeColoro che intendono utilizzare il servizio telematico internet previsto dal presente decreto compilano un apposit |
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3. Codice di riscontroLa presentazione via internet delle dichiarazioni e l'effettuazione dei versamenti telematici, con lo stesso mezzo, da parte dei soggetti di cui all'art. 25 comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione finanziaria di verificare: a) l'identità del mittente; b) l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione. Analogamente i soggetti di cui all'art. 25 hanno necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta, di cui all'art. 29, sia stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico. |
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1. Avvertenze generaliIl contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle richieste di pagamento da trasmett |
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2. Contenuto della fornitura2.1. Generalità Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura dei dati è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa. I record previsti per l'invio dei dati relativi alle richieste di pagamento successive alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili sono: - record di tipo "A": è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto |
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3. Impostazione dei dati delle richieste di pagamentoIndicazioni generali Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di euro. Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti. Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA. Dati della fornitura (record di tipo "A"): Codice fiscale del responsabile della fornitura: - indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file. Codice fiscale del titolare del conto: - indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta. Dovrà essere impostato indicando in alternativa: a) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti, qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione delle richieste di pagamento; b) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che è autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente intestatario dei contratti che gli ha conferito l'incarico; c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente. Codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti: - indicare il codice fiscale del soggetto che partecipa, in qualità di locatore o di conduttore, a tutti i contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file. Data del pagamento: - indicare la data nella quale si richiede venga contabilizzato l'addebito delle somme dovute. Dati della richiesta di pagamento (record di tipo "B"): Tipo operazione: - identifica l'operazione per la quale si richiede il pagamento. Indicare: - S' per i pagamenti di annualità successive alla prima; - P' per le proroghe (anche tacite) e per le denunce di ulteriore durata relative a contratti a tempo indeterminato; - R' per le risoluzioni; - C' per le cessioni; - "N" per il conguaglio d'imposta per canoni determinati dopo la registrazione; - “I” per l'imposta sostitutiva sui contratti di locazione finanziaria di immobili. ID richiesta: - è assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento. Codice ufficio: - indicare il codice dell'ufficio delle entrate o del registro presso cui è stato registrato il contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento. Si precisa che le richieste di pagamento contenute in un file devono riferirsi tutte a contratti di locazione registrati presso lo stesso ufficio locale. Estremi di registrazione: - indicare l'anno di registrazione, la serie, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto a cui si riferisce la richiesta di pagamento. Per i contratti di locazione registrati in via telematica, la serie è "3T". Il pagamento telematico delle imposte successive alla registrazione è possibile per i contratti registrati a partire dal 1° gennaio 1980. Anno del pagamento: - deve essere indicato solo se la richiesta di pagamento si riferisce alle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima (tipo operazione = S). Impostare a zero per le richieste di pagamento relative a proroghe, cessioni o risoluzioni. Per il tipo operazione = I, l'anno del pagamento è sempre 2011. Per tipo operazione = S, indicare l'anno successivo a quello di registrazione a cui si riferisce il pagamento. Si riportano di seguito alcuni esempi: 1) data inizio contratto: 1° luglio 2001; data fine contratto: 30 giugno 2005; primo anno successivo: 2002; secondo anno successivo: 2003; terzo anno successivo: 2004; 2) data inizio contratto: 30 dicembre 2001; data fine contratto: 29 dicembre 2005; primo anno successivo: 2002; secondo anno successivo: 2003; terzo anno successivo: 2004. Canone: - indicare l'importo del canone annuo. Per i contratti a canone variabile indicare il canone dell'annualità a cui si riferisce il pagamento. Agevolazione: - indicare -‘S’ se la richiesta di pagamento si riferisce a un contratto di locazione agevolato (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431). In caso contrario indicare ‘N’. Imposta di registro: - per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni: Annualità successive L'imposta è dovuta in misura proporzionale in relazione all'oggetto della locazione, secondo la seguente tabella:
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1. Avvertenze generaliIl contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle denunce cumulative di contratti di aff |
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2. Contenuto della fornitura2.1. Generalità Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura dei dati è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa. I record previsti per l'invio dei dati delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici sono: - record di tipo "A": è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto richiedente la registrazione della denunci |
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3. Impostazione dei dati della denunciaIndicazioni generali Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di euro. Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti. Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA. Dati della fornitura (record di tipo "A"): Codice fiscale del responsabile della fornitura: - indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file. Codice fiscale del titolare del conto: - indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta. Dovrà essere impostato indicando in alternativa: a) il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione, qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione della denuncia; b) il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione della denuncia contenuta nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che è autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente richiedente la registrazione che gli ha conferito l'incarico; c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente. Codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione: - indicare il codice fiscale del soggetto che richiede la registrazione della denuncia cumulativa (dichiarante). Dati generali della denuncia (record di tipo “B”): |
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