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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Att. Produttive 12/03/2004, n. 123
D. Min. Att. Produttive 12/03/2004, n. 123
D. Min. Att. Produttive 12/03/2004, n. 123
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[Premessa]Il Decreto è stato abrogato dall’art. 3, D. Min. Sviluppo econ. 19/01/2018, n. 31. Il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
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Allegato - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici. |
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SEZIONE I - Garanzie Fideiussorie1. Normativa di riferimento Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono:
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SCHEMA TIPO 1.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA (D.M. ........)Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica. Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 30, comma 2, della Legge. Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata; |
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SCHEMA TIPO 1.2 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA (D.M. ........)Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nel confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè: a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente; c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Art. 2 - Durata della garanzia |
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SCHEMA TIPO 1.3 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (D.M. ........)Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'art. 102 del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto. Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente s |
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SCHEMA TIPO 1.4 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RATA DI SALDO (D.M. ........)Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera oggetto del contratto, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'art. 102, comma 3 del Regolamento, calcolati per il periodo di 2 anni come previsto nel successivo art. 2. Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo; b) cessa due anni dopo la dat |
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SCHEMA TIPO 1.5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVOArt. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione in acconto erogata al Contraente, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente stesso. Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione; b) cessa automaticamente, estinguendosi ad ogni effetto, alla data di presentazione alla Stazione appaltante della polizza di assicurazione della responsabilità civile professio |
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 109/94 |
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Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoriaLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2 Garanzia fideiussoria per la cauzione definitivaLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 |
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Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2-bis Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva Aggiornamento per reintegro somma garantita (art. 5)La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione del reintegro della somma garantita con la garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata del suddetto reintegro alle condizioni previste nello Schema Tipo.
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/99 |
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Schema tipo 1.3 - Scheda tecnica 1.3 Garanzia fideiussoria per l'anticipazioneLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 |
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Schema tipo 1.4 - Scheda tecnica 1.4 Garanzia fideiussoria per il saldoLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.P.R. n. 554/99 |
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Schema tipo 1.5 - Scheda tecnica 1.5 Garanzia fideiussoria per l'anticipazione al progettista esecutivoLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.5 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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Sezione II - Coperture Assicurative1. Normativa di riferimento Le coperture assicurative, di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono:
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SCHEMA TIPO 2.1 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITà CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORIArt. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista. Art. 2 - Assicurato/Contraente Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto. Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1 sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 17. La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appalt |
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SCHEMA TIPO 2.2 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITà CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETà DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETà DI INGEGNERIAArt. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per: a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e b) maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25. comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Art. 2 - Assicurato/Contraente Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente: a) il singolo libero professionista, b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di legge, c) la società di professionisti, d) la società di ingegneria, e) il raggruppamento temporaneo, che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto. Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 17. La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti: - dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti; - da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si |
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SCHEMA TIPO 2.3 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITà CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONESezione A Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. L'obbligo della Società concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate; Partita 2 - Opere preesistenti il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; Partita 3 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Art. 2 - Condizioni di assicurazione L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso; b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge; c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante. Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare: 1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; 2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.; 4. i danni da azioni di terzi; 5. i danni da forza maggiore; 6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione; 7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità; 8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. La Società inoltre non è obbligata a indennizzare: 9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; 9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge. 10. nel caso di esecuzione di dighe: 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; 10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti; 10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della. frana avente la sua origine entro tali limiti; 10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti: 11. lavori su opere ed impianti preesistenti: 11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma. 12. lavori su beni artistici: 12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro. |
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SCHEMA TIPO 2.4 - Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennaleSezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati all'opera eseguita ed assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia del contratto. L'obbligo della Società concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo: - rovina totale o parziale dell'opera; - gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; Partita 2 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Art. 2 - Condizioni di assicurazione L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali; b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica; c) il Contraente abbia presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa: - certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate; - certificati di qualità dei metodi e dei componenti previsti dall'art. 28, comma 6, della Legge e dall'art. 207 del Regolamento. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante. Art. 3 - Esclusioni specifiche per la Sezione A Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, la Società non è obbligata per: a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali; c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; d) danni da forza maggiore; e) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione; f) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere; g) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione; h) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto. Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per: i) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti; j) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte. Art. 4 - Somma assicurata La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata escludendo il solo valore dell'area. Ai fini di cui al comma precedente, la somma assicurata deve essere rivalutata dal Contraente alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali relativi ai costi di costruzione. Art. 5 - Durata dell'assicurazione L'assicurazione: a) decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia. |
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 |
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Schema tipo 2.1 - scheda tecnica 2.1 Copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazioneLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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Schema tipo 2.1 - scheda tecnica 2.1 bis Copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione Appendice di prorogaLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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POLIZZA Di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 |
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Schema tipo 2.2 - Scheda tecnica 2.2 Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di ingegneriaLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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Schema tipo 2.2 - Scheda tecnica 2.2-bis Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di ingegneria Appendice di prorogaLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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POLIZZA Di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 |
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Schema tipo 2.3 - Scheda tecnica 2.3 Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzioneLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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Schema tipo 2.3 - scheda tecnica 2.3-bis Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurataLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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POLIZZA Di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 |
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Schema tipo 2.4 - scheda tecnica 2.4 Copertura assicurativa indennitaria decennale copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terziLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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Schema tipo 2.4 - scheda tecnica 2.4-bis Copertura assicurativa indennitaria decennale copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terzi Appendice di aggiornamento somma assicurataLa presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di cui al D.M. ... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
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02/01/2025
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