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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: introdotto l'accordo di collaborazione
CODICE APPALTI ACCORDO DI COLLABORAZIONE - L'art. 29 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha introdotto l'art. 82-bis nel Libro II, Parte V (svolgimento delle procedure), Titolo I (gli atti preparatori), del D. Leg.vo 36/2023. Tale articolo, unitamente al nuovo allegato II.6-bis, disciplina l'accordo di collaborazione.
L'art. 82-bis del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'art. 82 del D. Leg.vo 36/2023 lo schema di un accordo di collaborazione.
Si precisa che l'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti ad esso collegati e non ne integra i contenuti.
Definizione e fini dell'accordo
L'accordo di collaborazione è definito dall'art. 1 dell'allegato II.6-bis come l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.
Le parti collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
Parti dell'accordo
All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo.
Sono parti dell'accordo:
- la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l'appaltatore;
- i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni dell'art. 2, comma 3, dell'allegato II.6-bis.
L'accordo disciplina altresì le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
Contenuti dell'accordo
Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
In particolare, l'accordo individua:
- l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
- le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;
- i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo;
- il sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero compromettere la corretta esecuzione dell'accordo e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato;
- le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
- le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;
- le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;
- le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.
Sistema di risoluzione alternativa delle controversie
L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo.
Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del Codice appalti.
In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli artt. 215 o 218 del D. Leg.vo 36/2023, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.
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Si segnala che il Consiglio di Stato, con il parere 1463/2024 allo schema di Correttivo, aveva consigliato di non introdurre lo strumento dell'accordo di collaborazione, quantomeno nella forma e nello stato di elaborazione attuali, ritenendo che l’oggettiva complessità, e conseguente inevitabile onerosità, di elaborazione e gestione di un tale accordo, portano alla conclusione di una forte incertezza circa la sua adeguatezza nell’apportare un quid migliorativo nella gestione esecutiva dei contratti.
Secondo il Consiglio di Stato, lo strumento sembra, prima facie, avere l’attitudine ad aggravare l’area degli oneri e degli adempimenti gestionali della fase esecutiva, oltretutto duplicando, nei suoi stessi contenuti tipizzati, istituti e meccanismi (a loro volta sicuramente espressione del principio collaborativo tra le parti) già regolati in forma auto-applicativa nel Codice.
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