Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sanatoria difformità e tolleranze costruttive: applicabilità all'attività edilizia pubblica
Come noto, il Decreto Salva casa, di cui al D.L. 29/05/2024, n. 69, ha apportato diverse modifiche al Testo unico edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, con particolare riferimento alle disposizioni relative a edilizia libera, stato legittimo dell'immobile, mutamento della destinazione d’uso, opere abusive, tolleranze costruttive e accertamento di conformità.
Per quanto riguarda l'edilizia pubblica, l'art. 3, comma 2, del D.L. 69/2024 prevede che si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche:
- la disciplina delle tolleranze costruttive, di cui all'art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 (commi 1-bis, 2-bis e 3-bis). Le amministrazioni pubbliche possono dichiarare le tolleranze di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del D.P.R. 380/2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia;
- la sanatoria delle difformità parziali, di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001. Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al pagamento di somme a titolo di oblazione o di sanzioni pecuniarie, previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, dalla cui applicazione sono esentate.
Per le suddette finalità, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi.