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Dir. U.E. 24/04/2024, n. 1275

DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
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Premessa

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Nell’accordo di Parigi (6), adottato nel dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) («accordo di Parigi»), le parti hanno convenuto di mantenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali. Il conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi è al centro della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Green Deal europeo» (Green Deal europeo). Nell’aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale presentato al segretariato dell’UNFCCC il 17 dicembre 2020, l’Unione si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

(3) Come annunciato nel Green Deal europeo, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per l’ondata di ristrutturazioni nella sua comunicazione del 14 ottobre dal titolo «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita». La strategia per l’ondata di ristrutturazioni contiene un piano d’azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l’obiettivo di raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici entro il 2030 e di promuovere le ristrutturazioni profonde, il che comporterà la ristrutturazione di 35 milioni di unità immobiliari entro il 2030 e la creazione di posti di lavoro nel settore edile. La revisione della direttiva 2010/31/UE è uno dei passi necessari per realizzare l’ondata di ristrutturazioni. Contribuirà anche a realizzare l’iniziativa del nuovo Bauhaus europeo, presentata nella comunicazione della Commissione del 15 settembre 2021 dal titolo «Nuovo Bauhaus europeo Bello, sostenibile, insieme» e la missione europea sulle città intelligenti e a impatto climatico zero. L’iniziativa del nuovo Bauhaus europeo intende favorire una società più inclusiva che promuova il benessere di tutti in linea con il Bauhaus storico, che ha contribuito all’inclusione sociale e al benessere dei cittadini e, in particolare, delle comunità di lavoratori. Facilitando la formazione, la creazione di reti e fornendo orientamenti ad architetti, studenti, ingegneri e progettisti in base ai principi di sostenibilità, estetica e inclusione, l’iniziativa del nuovo Bauhaus europeo può consentire alle autorità locali di sviluppare soluzioni culturali e innovative per creare un ambiente edificato più sostenibile.

(4) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) inscrive nel diritto dell’Unione l’obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia da conseguirsi al più tardi entro il 2050 e stabilisce l’impegno vincolante dell’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(5) Con il pacchetto legislativo «Pronti per il 55%», annunciato mediante la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2020 dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2021 — Un’Unione vitale in un mondo fragile», si intende conseguire detti obiettivi. Tale pacchetto riguarda una serie di ambiti di intervento, tra i quali l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile, l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell’energia, la condivisione degli sforzi, lo scambio di quote di emissione e l’infrastruttura per i combustibili alternativi. La revisione della direttiva 2010/31/UE è parte integrante del pacchetto. Basandosi sul pacchetto legislativo «Pronti per il 55%», il piano REPowerEU, contenuto nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU», presenta una serie supplementare di azioni finalizzate a risparmiare energia, diversificare gli approvvigionamenti, sostituire rapidamente i combustibili fossili accelerando la transizione dell’Europa verso l’energia pulita e combinare in modo intelligente investimenti e riforme. Contiene nuove proposte legislative e raccomandazioni mirate per aumentare l’ambizione in materia di efficienza e risparmio energetici. La comunicazione fa riferimento inoltre alle misure fiscali per incentivare il risparmio energetico e ridurre il consumo di combustibili fossili.

(6) Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo finale di energia nell’Unione e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia, mentre il 75% degli edifici dell’Unione è tuttora inefficiente sul piano energetico. Il gas naturale è usato principalmente per il riscaldamento degli edifici e rappresenta circa il 39% del consumo energetico dovuto al riscaldamento degli ambienti nel settore residenziale. Seguono il petrolio, con l£11%, e il carbone, con circa il 3%. Pertanto, la riduzione del consumo energetico, in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto» di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e definito nell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la povertà energetica nell’Unione. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in particolare l’energia solare, rappresentano inoltre strumenti fondamentali per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione dai combustibili fossili in generale e in particolare dalle importazioni, promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, in linea con gli obiettivi stabiliti nel piano REPowerEU, per favorire gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle isole, nelle zone rurali e nelle comunità non collegate alla rete.

(7) Agli edifici sono imputabili emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. La prospettiva 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l’attenzione. È quindi opportuno tener conto progressivamente delle emissioni degli edifici nell’intero arco della loro vita utile, iniziando da quelli di nuova costruzione. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un’importante banca di materiali e le variabili nella progettazione e la scelta dei materiali hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell’intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche mirate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici degli Stati membri.

(8) La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l’intera vita utile richiede un uso efficiente delle risorse e la circolarità. A ciò si può abbinare la trasformazione di parti del parco immobiliare in pozzi temporanei di assorbimento del carbonio.

(9) Il potenziale di riscaldamento globale (global warming potential — GWP) nel corso del ciclo di vita dell’edificio misura il contributo complessivo dell’edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d’uso. L’obbligo di calcolare il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici nuovi è quindi il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all’economia circolare.

(10) Agli edifici sono imputabili circa metà delle emissioni del particolato fine (PM2,5) dell’Unione, che sono all’origine di malattie e morti premature. Il miglioramento della prestazione energetica nell’edilizia è in grado e dovrebbe ridurre contestualmente le emissioni di inquinanti in conformità della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(11) Le misure per l’ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l’adattamento ai cambiamenti climatici, delle particolarità locali, nonché del clima degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l’accessibilità, la sicurezza antincendio e sismica e l’uso cui è destinato l’edificio.

(12) La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Tale metodologia dovrebbe comprendere, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come l’effetto «isola di calore urbano», il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, i sistemi di automazione e controllo dell’edificio, il recupero del calore dall’aria esausta o dalle acque reflue, il regime di bilanciamento, le soluzioni intelligenti, gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell’ambiente interno, un’adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell’edificio. La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento o il condizionamento d’aria è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti. La metodologia dovrebbe rappresentare le condizioni di esercizio effettive, permettere il ricorso all’energia misurata a fini di correttezza e comparabilità e basarsi su intervalli di calcolo mensili, orari o suborari. Per incoraggiare il consumo di energia rinnovabile in loco e in aggiunta al quadro generale comune, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché nella metodologia di calcolo siano riconosciuti e considerati i benefici derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco, anche per altri usi, quali i punti di ricarica per veicoli elettrici.

(13) Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

(14) Due terzi dell’energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Dovrebbero adoperarsi per eliminare gradualmente le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, come primo passo, non dovrebbero fornire, a decorrere dal 2025, incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del 2025, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Dovrebbe comunque essere possibile fornire incentivi finanziari per l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore. Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra, al tipo di combustibile usato oppure alla minima parte dell’energia rinnovabile usata per il riscaldamento a livello dell’edificio dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.

(15) La produzione di acqua calda per uso domestico è una delle principali fonti di consumo energetico per gli edifici ad alte prestazioni. Nella maggior parte dei casi, tale calore non è recuperato. La raccolta del calore dagli scarichi di acqua calda per uso domestico negli edifici potrebbe costituire un modo per risparmiare energia semplice ed efficiente in termini di costi.

(16) I requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l’edilizia dovrebbero applicarsi ai sistemi interi, così come installati negli edifici, e non alle prestazioni dei componenti autonomi, che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti specifici per prodotto ai sensi della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nel fissare i requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti armonizzati, laddove disponibili e appropriati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE e del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), al fine di assicurare la coerenza con iniziative correlate e ridurre per quanto possibile al minimo la potenziale frammentazione del mercato.

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Art. 1 - Oggetto

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

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Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni;

2) «edificio a emissioni zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra conformemente all’articolo 11;

3) «edificio a energia quasi zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze;

4) «norme minime di prestazione energetica»: le regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell’ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato, quale vendita, locazione, donazione o cambio di destinazione nel catasto o nel registro immobiliare, in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti;

5) «enti pubblici»: gli enti pubblici quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2023/1791;

6) «sistema tecnico per l’edilizia»: l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di energia in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

7) «sistema di automazione e controllo dell’edificio»: un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

8) «prestazione energetica di un edificio»: la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico e l’illuminazione;

9) «energia primaria»: l’energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

10) «misurato»: misurato da un dispositivo pertinente, come un contatore di energia, un misuratore di potenza, un dispositivo di misurazione e monitoraggio della potenza o un contatore di elettricità;

11) «fattore di energia primaria non rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti non rinnovabili per un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l’energia fornita;

12) «fattore di energia primaria rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti rinnovabili proveniente da una fonte energetica in loco, vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l’energia fornita;

13) «fattore di energia primaria totale»: la somma dei fattori di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per un dato vettore energetico;

14) «energia da fonti rinnovabili»: l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica)

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Art. 3 - Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici

1. Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.

2. Ogni piano nazionale di ristrutturazione comprende:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, compresa la rispettiva quota nel parco immobiliare nazionale, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica a norma dell’articolo 22, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili, fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

b) una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, compresa la riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica, in vista della realizzazione dell’obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;

c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell’esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b);

d) una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutt

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Art. 4 - Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all�

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Art. 5 - Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi e, ove pertinente, valori di riferimento più rigorosi, ad esempio requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all’articolo 4. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 6.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e h

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Art. 6 - Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 32 per integrare la presente direttiva in merito all’istituzione e revisione di un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione rivede il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi. Tali livelli sono in linea con i percorsi nazionali stabiliti nei piani na

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Art. 7 - Edifici di nuova costruzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all’articolo 11:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici; e

b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.

Fino all’applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a e

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Art. 8 - Edifici esistenti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente e

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Art. 9 - Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale

1. Gli Stati membri stabiliscono norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali che garantiscono che tali edifici non superino la soglia massima di prestazione energetica specificata di cui al terzo comma, espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria o finale, entro le date specificate al quinto comma.

Le soglie massime di prestazione energetica sono stabilite sulla base del parco immobiliare non residenziale il 1° gennaio 2020, sulla base delle informazioni disponibili e, se del caso, di campionamenti statistici. Gli Stati membri escludono dallo scenario di base gli edifici non residenziali che esentano a norma del paragrafo 6.

Ciascuno Stato membro stabilisce una soglia massima di prestazione energetica affinché il 16% del parco immobiliare nazionale non residenziale superi tale soglia («soglia del 16%»). Ciascuno Stato membro stabilisce altresì una soglia massima di prestazione energetica del affinché il 26% del parco immobiliare non residenziale nazionale superi tale soglia («soglia del 26%»). Gli Stati membri possono stabilire soglie massime di prestazione energetica riguardo al parco immobiliare non residenziale nel suo complesso o per tipo e categoria di edifici.

Gli Stati membri possono stabilire le soglie a un livello corrispondente a una specifica classe di prestazione energetica, purché siano conformi al terzo comma.

Le norme minime di prestazione energetica garantiscono almeno che tutti gli edifici non residenziali siano al di sotto:

a) della soglia del 16% a decorrere dal 2030; e

b) della soglia del 26% a decorrere dal 2033.

Il rispetto delle soglie da parte di singoli edifici non residenziali è verificato sulla base di attestati di prestazione energetica o, se del caso, di altri mezzi disponibili.

Nelle tabelle di marcia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono scadenze specifiche entro le quali gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di prestazione energetica inferiori entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.

Gli Stati membri possono stabilire e pubblicare criteri per esentare singoli edifici non residenziali dai requisiti di cui al presente paragrafo, alla luce del previsto uso futuro di tali edifici, alla luce di grave difficoltà o in caso di valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici. Tali criteri sono chiari, precisi e rigorosi e garantiscono parità di trattamento tra gli edifici non residenziali. Nello stabilire tali criteri, gli Stati membri consentono una valutazione ex ante della quota potenziale di edifici non residenziali interessati ed evitano l’esenzione di un numero

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Art. 10 - Energia solare negli edifici

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.

2. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare stabilita all’articolo 16 quater della direttiva (UE) 2018/2001 e la procedura di notifica stabilita all’articolo 17 di tale direttiva, si applicano all’installazione di apparecchiature per l’energia solare negli edifici.

3. Gli Stati membri assicurano l’installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente

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Art. 11 - Edifici a emissioni zero

1. Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili. Un edificio a emissioni zero, laddove economicamente e tecnicamente fattibile, offre la capacità di reagire ai segnali esterni e di adattare il proprio consumo, generazione o stoccaggio di energia.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la domanda di energia di un edificio a emissioni zero rispetti una soglia massima.

Gli Stati membri fissano tale soglia massima per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni al fine di raggiungere perlomeno i livelli ottimali in funzione dei costi stabiliti nella più r

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Art. 12 - Passaporto di ristrutturazione

1. Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all’allegato VIII.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 è utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.

Gli Stati membri

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Art. 13 - Sistemi tecnici per l’edilizia

1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti per impianti che utilizzano tecnologie di risparmio energetico relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione, al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati e, se del caso, al bilanciamento idronico dei sistemi tecnici per l’edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Nello stabilire i requisiti, gli Stati membri tengono conto delle condizioni di progettazione e delle condizioni di funzionamento tipiche o medie.

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione e per la sostituzione e miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia esistenti e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Gli Stati membri possono fissare requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano oppure alla minima parte dell’energia rinnovabile usata per il riscaldamento a livello dell’edificio, a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato.

Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l’edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti.

2. Gli Stati membri possono stabilire requisiti di impianto specifici relativi ai sistemi tecnici per l’edilizia al fine di facilitare l’installazione e il funzionamento efficaci di impianti di riscaldamento a bassa temperatura negli edifici nuovi o ristrutturati.

3. Gli

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Art. 14 - Infrastrutture per la mobilità sostenibile

1. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono:

a) all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto;

b) all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L; e

c) a posti bici che rappresentino almeno il 15% della media o il 10% della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.

Il primo comma si applica qualora:

a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o

b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio e le canalizzazioni di cui al primo comma, lettera b), siano dimensionati in modo da consentire l’uso simultaneo ed efficiente del numero richiesto di punti di ricari

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Art. 15 - Predisposizione degli edifici all’intelligenza

1. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 32 per integrare la presente direttiva in relazione a un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante, in particolare per quanto concerne la qualità degli ambienti interni, e della rete nonché di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

In conformità dell’allegato IV, il sistema comu

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Art. 16 - Scambio dei dati

1. Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi. Con il loro consenso, l’accesso ai dati è messo a disposizione di terzi, fatti salvi gli accordi e le norme applicabili esistenti. Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all’interno dell’Unione conformemente al paragrafo 5.

Ai fini della presente direttiva i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno tutti i dati già disponibili relativi alla prestazione energetica degli elementi edilizi e dei servizi edili, alla durata di vita prevista dei sistemi di riscaldamento, ove disponibile, ai sistemi di automazione e controllo degli edifici, ai contatori, ai dis

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Art. 17 - Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato

1. Gli Stati membri predispongono finanziamenti, misure di sostegno e altri strumenti consoni per affrontare le barriere di mercato al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici per trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di domanda e concessione di finanziamenti pubblici siano agevoli e semplificate al fine di facilitare, soprattutto per le famiglie, l’accesso ai finanziamenti.

3. Gli Stati membri valutano e, se del caso, affrontano gli ostacoli relativi ai costi iniziali delle ristrutturazioni.

4. Nell’elaborare regimi di sostegno finanziario per la ristrutturazione degli edifici, gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di utilizzare parametri basati sulle entrate.

Gli Stati membri possono utilizzare i fondi nazionali a favore dell’efficienza energetica, qualora tali fondi siano istituiti a norma dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791, per finanziare specifici regimi e programmi per le ristrutturazioni incentrate sulla prestazione energetica.

5. Gli Stati membri adottano misure normative consone per rimuovere gli ostacoli di natura non economica alla ristrutturazione degli edifici. Per quanto riguarda gli edifici con più di un’unità immobiliare, tali misure possono includere l’eliminazione dei requisiti dell’unanimità nelle strutture di comproprietà o la possibilità per le strutture di comproprietà di beneficiare direttamente del sostegno finanziario.

6. Gli Stati membri usano all’insegna dell’efficacia dei costi i finanziamenti nazionali e i finanziamenti disponibili stabiliti a livello dell’Unione, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale per il clima, i fondi della politica di coesione, InvestEU, i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e altre fonti di finanziamento pubblico. Tali fonti di finanziamento sono impiegate coerentemente con un percorso verso il conseguimento di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

7. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stat

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Art. 18 - Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia

1. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità competenti e, se del caso, con i portatori di interessi privati, assicurano l’istituzione e il funzionamento di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici inclusivi per la prestazione energetica nell’edilizia, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici, quali le PMI comprese le microimprese.

Gli Stati membri provvedono affinché le strutture di assistenza tecnica siano disponibili in tutto il loro territorio e a tal scopo istituiscono almeno

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Art. 19 - Attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

2. Entro il 29 maggio 2026 l’attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all’allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all’articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala. Gli Stati membri che, al 29 maggio 2026, designano già gli edifici a emissioni zero come «A0» possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A. Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.

Gli Stati membri possono definire una classe di prestazione energetica A + corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di ene

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Art. 20 - Attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri provvedono affinché l’attestato digitale di prestazione energetica sia rilasciato:

a) per gli edifici o le unità immobiliari quando sono costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o il cui contratto di locazione è rinnovato;

b) per gli edifici esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

L’obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla

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Art. 21 - Affissione dell’attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in

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Art. 22 - Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia

1. Ciascuno Stato membro crea una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale. Tali banche dati possono essere costituite di una serie di banche dati interconnesse.

La banca dati permette di raccogliere da tutte le fonti pertinenti dati relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione, indicatore della predisposizione all’intelligenza e dati relativi all’energia calcolata o misurata degli edifici contemplati. Per alimentare la banca dati, possono anche essere raccolti dati relativi alle tipologie di edificio. Possono essere raccolti e conservati dati anche sulle emissioni operative e inco

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Art. 23 - Ispezioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti condizionamento d’aria, compresa un qualsiasi loro combinazione, con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. La potenza effettiva dell’impianto si basa sulla somma della potenza nominale dei generatori di calore e di freddo.

2. Gli Stati membri possono istituire regimi distinti per le ispezioni dei sistemi residenziali e non residenziali.

3. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione dell’impianto e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne. I sistemi sono ispezionati almeno ogni cinque anni. I sistemi con generatori la cui potenza nominale utile è superiore a 290 kW sono ispezionati almeno ogni tre anni.

4. L’ispe

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Art. 24 - Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria

1. Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento, di un impianto di ventilazione o di un impianto di condizionamento d’aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell’ispezione effettuata in conformità dell’articolo 23 e comprende raccomandazio

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Art. 25 - Esperti indipendenti

1.Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all’in

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Art. 26 - Certificazione dei professionisti dell’edilizia

1. Gli Stati membri garantiscono il livello di competenza adeguato dei professionisti dell’edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integra

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Art. 27 - Sistema di controllo indipendente

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica in conformità dell’allegato VI, e che siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per i passaporti di ristrutturazione, gli indicato

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Art. 28 - Riesame

La Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 33, valuta la presente direttiva entro il 31 dicembre 2028 alla luce dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo.

Nell’ambito di tale riesame, la Commissione valuta se l�

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Art. 29 - Informazione

1. Gli Stati membri preparano e realizzano campagne di informazione e sensibilizzazione. Adottano le misure necessarie per informare i proprietari e i locatari di edifici o unità immobiliari e tutti gli operatori di mercato pertinenti, come autorità locali e regionali e comunità dell’energia, sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire informazioni su misura alle famiglie vulnerabili. Tali informazioni sono messe anche a disposizione delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile.

2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all’occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica

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Art. 30 - Consultazione

Per facilitare l’efficace attuazione della presente direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità lo

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Art. 31 - Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare la presente direttiva per quanto riguarda l’adeguamento dei punti

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Art. 32 - Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 7, 15, 17 e 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da 28 maggio 2024.

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Art. 33 - Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

 

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Art. 34 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione del

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Art. 35 - Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comun

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Art. 36 - Abrogazione

La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati

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Art. 37 - Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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Art. 38 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

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Allegato I - Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

(di cui all’articolo 4)

1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o misurato e riflette l’uso normale di energia dell’edificio per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l’edilizia. Gli Stati membri provvedono affinché l’uso normale dell’energia sia rappresentativo delle condizioni di esercizio effettive per ogni tipologia pertinente e rispecchi il comportamento tipico degli utenti. Se possibile, l’uso normale dell’energia e il comportamento tipico degli utenti si basano sulle statistiche nazionali, sui codici edilizi e sui dati misurati disponibili.

Quando l’utilizzo dell’energia misurata costituisce la base per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di calcolo è in grado di individuare l’incidenza del comportamento degli occupanti e delle condizioni climatiche locali, elementi di cui il risultato del calcolo non deve tenere conto. L’utilizzo dell’energia misurata da utilizzare al fine di calcolare la prestazione energetica degli edifici esige, come minimo, letture a intervalli mensili e deve distinguere tra vettori energetici.

Gli Stati membri possono utilizzare il consumo di energia misurato in condizioni di esercizio tipiche per verificare la correttezza del consumo di energia calcolato e consentire il raffronto tra le prestazioni calcolate e quelle effettive. Il consumo di energia misurato ai fini della verifica e del raffronto può basarsi su letture mensili.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria per unità di superficie di riferimento all’anno, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio è trasparente e ap

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Allegato II - Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici

(di cui all’articolo 3)

 

Articolo 3 della presente direttiva

Indicatori obbligatori

Indicatori facoltativi

a) Rassegna del parco immobiliare nazionale

Numero di edifici e superficie coperta totale (m2):

- per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici e l’edilizia sociale)

- per classe di prestazione energetica

- edifici a energia quasi zero

- edifici che registrano le prestazioni peggiori (compresa una definizione)

- il 43% degli edifici residenziali che registrano le prestazioni peggiori

- stima della quota di edifici esentati a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, lettera b)

Numero di edifici e superficie coperta totale (m2):

- per età dell’edificio

- per dimensione dell’edificio

- per zona climatica

- demolizione (numero e superficie coperta totale (m2)]

Numero di attestati di prestazione energetica:

- per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)

- per classe di prestazione energetica

Numero di attestati di prestazione energetica:

- per periodo di costruzione

Tassi annuali di ristrutturazione: numero e superficie coperta totale (m2)

- per tipo di edificio

- evoluzione verso edifici a energia quasi zero e/o a emissioni zero

- per profondità della ristrutturazione (ristrutturazione media ponderata)

- edifici pubblici

 

Consumo annuale di energia primaria e finale (ktep):

- per tipo di edificio

- per uso finale

Risparmio energetico (ktep):

- edilizia residenziale

- edilizia non residenziale

- edifici pubblici

Consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) per gli edifici residenziali

Quota di energie rinnovabili nel settore edile (MWh installati o GWh generati):

- per usi diversi

Riduzione dei costi energetici (EUR) per famiglia (media)

Consumo di energia primaria di un edificio rientrante nel 15% (soglia di contributo sostanziale) e nel 30% degli edifici migliori (soglia «non arreca un danno significativo») del parco immobiliare nazionale, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2139

Quota del sistema di riscaldamento nel settore edile per tipo di caldaia/sistema di riscaldamento

Quota di energie rinnovabili nel settore edile (MW installati o GWh generati):

- in loco

- extra loco

 

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Allegato III - Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2

Per il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, il GWP totale nel corso del ciclo di vita è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kgCO2eq/(m2) (di superficie coperta utile), calcolato per un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La s

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Allegato IV - Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza

1. La Commissione stabilisce la definizione dell’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e  una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato per valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

La metodologia tiene conto di caratteristiche quali l’eventuale esistenza di un gemello digitale dell’edificio.

La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edif

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Allegato V - Modello dell’attestato di prestazione energetica

(di cui all’articolo 19)

1. Sulla prima pagina dell’attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:

a) classe di prestazione energetica;

b) consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m2.a);

c) consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m2.a);

d) energia rinnovabile prodotta in loco in% del consumo energetico;

e) emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m2.a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

Nell’attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:

a) consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;

b) produzione di

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Allegato VI - Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica

1. Definizione di attestato di prestazione energetica valido

Gli Stati membri forniscono una definizione chiara di cosa sia considerato un attestato di prestazione energetica valido.

La definizione di attestato di prestazione energetica valido garantisce:

a) un controllo della validità dei dati in ingresso (anche mediante controlli in loco) utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio e dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica;

b) la validità dei calcoli;

c) lo scostamento massimo per la prestazione energetica di un edificio, espressa preferibilmente dall’indicatore numerico del consumo di energia primaria (kWh/(m2. a)];

d) un numero minimo di elementi diversi dai valori assegnati o standard.

Gli Stati membri possono includere el

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Allegato VII - Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi

Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione in termini di energia e di emissioni di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione in termini di energia e di emissioni, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi per conseguire gli obiettivi per il 2030 di riduzione delle emissioni e di neutralità climatica, nonché l’azzeramento delle emissioni del parco immobiliare entro il 2050.

Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in consi

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Allegato VIII - Requisiti dei passaporti di ristrutturazione

1. Il passaporto di ristrutturazione comprende:

a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;

b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;

c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione;

d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;

e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:

i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;

ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;

iii) la riduzione stimata delle

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Allegato IX

 

PARTE A - Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 36)

 

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Allegato X - Tavola di concordanza

 

Direttiva 2010/31/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punti 5 e 6

Articolo 2, punti 3, 3-bis, 4 e 5

Articolo 2, punti da 7 a 10

Articolo 2, punti 12, 13 e 14

Articolo 2, punti 6, 7, 8 e 9

Articolo 2, punti da 15 a 18

Articolo 2, punti da19 a 22

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punti da 24 a 29

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