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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Principio di equivalenza dei prodotti offerti, presupposti e limiti di operatività
FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro finalizzato alla fornitura a noleggio comprensiva di manutenzione di impianti di automazione per gli accessi presso i parcheggi del Comune. La ricorrente contestava l’esclusione dalla gara per la presunta non conformità delle caratteristiche tecniche del sistema di parcheggio da lei offerto rispetto alle previsioni del capitolato di appalto.
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - In proposito C. Stato 08/05/2023, n. 4624 ha spiegato che il principio di equivalenza, introdotto dall’art. 68 del D. Leg.vo 50/2016 in attuazione dell’art. 42 della Direttiva 2014/24/UE (vedi ora anche art. 79 e allegato II.5, D. Leg.vo 36/2023), permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, sul presupposto che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.
FINALITÀ E PRESUPPOSTI - In questi termini il principio di equivalenza è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (C. Stato 07/06/2021, n. 4353).
Il principio presuppone quindi la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale “conformità sostanziale” con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte.
Pertanto, nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica strutturata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale cioè è demandata alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante l’individuazione comparativa dell’offerta che meglio soddisfa le esigenze rappresentate nella lex specialis, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento (C. Stato 07/06/2021, n. 4353, cit.).
Ne deriva, sul piano applicativo, che - sussistendone i presupposti - la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando “vengono in pratica comunque soddisfatte”.
LIMITI - I limiti dell’applicazione del principio di equivalenza individuati dalla giurisprudenza sono connessi alla sua ratio: se, infatti, il principio è diretto ad evitare che le norme obbligatorie, le omologazioni nazionali e le specifiche tecniche possano essere artificiosamente utilizzate per operare indebite esclusioni dalla gare pubbliche, fondate sul pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte con quelle richieste, lo stesso non può essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio.
Ciò era avvenuto nel caso di specie ove il sistema proposto dalla ricorrente non prevedeva né colonnine d’entrata, né barriere, né casse automatiche o manuali, né l’emissione di ticket, essendo tutto gestito in “cloud”, dunque con un sistema strutturalmente ed operativamente diverso da quello richiesto dalla legge di gara. Inoltre, il criterio prescelto di aggiudicazione era quello del prezzo più basso riferito ad una prestazione già puntualmente individuata nei suoi elementi caratteristici dalla legge di gara, che non consentiva di valutare discrezionalmente le caratteristiche del prodotto (o servizio).
La riscontrata non conformità alle prestazioni ed ai requisiti funzionali richiesti dal bando veniva ad integrare un’offerta diversa da quella vincolativamente richiesta dalla stazione appaltante, con conseguente necessità di disporne l’esclusione. Il ricorso è stato di conseguenza respinto.